Fisco e contabilità

Ifel, tariffe e regolamenti Tari entro il 30 aprile 2022

Non è perentorio il termine del 31 marzo 2022 previsto dall'Arera per la scelta del quadrante sulla qualità del servizio

di Giuseppe Debenedetto

É prudente considerare il termine del 30 aprile 2022 per l'adozione delle delibere tariffarie e regolamentari della Tari, mentre deve considerarsi non perentorio il termine del 31 marzo 2022 previsto dall'Arera per la scelta del quadrante sulla qualità del servizio (si veda NT+ Enti locali & edilizia di ieri).

Lo ha sostenuto Ifel (fondazione dell'Anci) con una nota di chiarimento pubblicata ieri, riguardante il corto circuito normativo creato dalla legge 25/2022 di conversione del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe).

Questa consente di approvare piani finanziari, tariffe e regolamenti Tari entro il 30 aprile 2022, disponendo allo stesso tempo la proroga al 31 maggio 2022 dei termini per l'adozione del bilancio di previsione.

Da qui il dubbio se per l'anno 2022 è possibile considerare il termine del 31 maggio 2022 anche per l'adozione dei provvedimenti riguardanti la Tari.

La risposta dovrebbe essere positiva, in virtù dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 e dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, disposizioni che consentono ai Comuni di deliberare tariffe, aliquote e regolamenti relativi alle loro entrate «entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione», con efficacia al 1° gennaio dell'anno.

D'altronde la disposizione sulla Tari è di tipo strutturale e applicabile a regime per il futuro («a decorrere dall'anno 2022») senza alcuna limitazione ad un'annualità in particolare, diversamente da quanto invece espressamente previsto per il bilancio di previsione 2022. Pertanto, relativamente alla Tari, per il 2022 dovrebbe ritenersi prevalente il termine del 31 maggio sul termine del 30 aprile.

Tuttavia, se dovesse prevalere la tesi contraria, i Comuni rischierebbero l'inefficacia per l'anno in corso delle tariffe Tari approvate dopo il 30 aprile 2022. L'Ifel ha pertanto proposto un emendamento in sede di esame del Ddl di conversione del Dl 17/2022, indicando espressamente la prevalenza del termine del bilancio.

In assenza di recepimento della proposta, l'Ifel ritiene prudente e opportuno considerare quale termine per la deliberazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti il 30 aprile 2022.

L'Ifel affronta anche la questione riguardante il termine del 31 marzo 2022, previsto dalla delibera Arera n. 15/2022, entro il quale gli enti territorialmente competenti avrebbero dovuto effettuare la scelta di uno dei quattro schemi di qualità e conseguenti obblighi da rispettare a partire dal 2023. Scelta che potrebbe avere effetti diretti sul piano finanziario e sui costi in esso contenuti fino al 4%, per cui si tratta di un aspetto rilevante. L'Ifel ritiene che il termine del 31 marzo 2022, peraltro già scaduto, debba necessariamente essere considerato indicativo e non perentorio. Tra l'altro l'Arera non ha previsto alcuna sanzione in caso di tardività, né questa può costituire ostacolo significativo alla gestione ordinata del processo di acquisizione, elaborazione e approvazione dei piani finanziari, la cui efficacia è dettata esclusivamente dalle scadenze di legge. L'Ifel chiarisce inoltre che l'opzione va approvata con delibera di consiglio comunale, sia considerando la natura programmatoria di tale scelta, sia per il fatto che essa andrà compiuta unitamente all'approvazione del piano finanziario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©