Fisco e contabilità

Nel caos contabile niente sanzioni per i mancati adempimenti formali

La Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Sicilia della Corte dei conti le ha negate

di Maria Teresa Nardo e Stefano Pozzoli

La Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Sicilia della Corte dei conti, con la sentenza n. 172/A/2021 rifiuta l'applicazione delle sanzioni agli amministratori di un Comune per «non aver attivato il controllo di gestione, il controllo strategico e il controllo sugli organismi partecipati negli anni 2016 e 2017», richieste dalla Procura regionale della Corte stessa.

Questa la vicenda: a fronte della delibera n. 215/2018/PRSP della Sezione di controllo, la Procura aveva appunto chiesto l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 148, comma 4 del Tuel agli amministratori del Comune. Il giudice monocratico, con decreto n. 12/2019, aveva respinto la domanda in ragione anche della grave situazione di squilibrio finanziario in cui versava l'ente, affermando che, in assenza di un sistema contabile affidabile, l'attivazione dei controlli interni «avrebbe condotto a un mero adempimento formale privo di alcuna reale efficacia» e sostenendo che, nonostante fosse dimostrata la mancata attivazione dei controlli interni, «nel nostro ordinamento la sanzione può essere inflitta laddove vi sia la violazione contestata, la condotta per evitarla e vi sia l'elemento psicologico».

La Procura proponeva, però, opposizione al decreto, ritenendo che il giudice avesse inserito nella fattispecie sanzionatoria un elemento quale «l'effettività dei controlli non istituiti» non previsto dal legislatore e che il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili fosse comunque imputabile agli amministratori «perché non si sono adoperati per un'accelerazione della tempistica». Il Collegio di primo grado, con sentenza n. 438/2020, rigettava l'opposizione del pubblico ministero. L'elemento rilevante, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo della colpa grave, viene qui riferito allo «stato di deficitarietà organizzativa, di confusione amministrativa e contabile e di conclamato dissesto finanziario, che gli organi chiamati in giudizio hanno dovuto fronteggiare all'atto dell'insediamento avvenuto nel giugno 2015». Solo dopo l'avvio delle procedure di dissesto finanziario e il ripristino delle scritture contabili dell'ente gli amministratori avrebbero potuto esercitare «la pretesa azione propulsiva del controllo di gestione e di quello strategico limitatamente alle proprie competenze ed in relazione ad adempimenti organizzativi e funzionali i cui contenuti non risultano peraltro specificati nel tema accusatorio».

La Procura regionale, non convinta, ha impugnato la sentenza, lamentando l'erronea interpretazione fornita dal giudice che a suo giudizio aveva svilito «la possibilità di applicazione pratica, in contrasto con la ratio di un intervento normativo specificatamente voluto dal legislatore a tutela della finanza pubblica». Secondo la procura spettava agli organi politici l'adozione di atti di indirizzo per fronteggiare il disordine organizzativo e contabile. Inoltre, tenuto conto che l'obbligazione incombente sugli organi politici era di mezzi e non di risultato, pur a fronte di una situazione di caos gestionale ereditata sarebbe spettato ai nuovi al «fine di non incorrere in una tipica e ingiustificata esimente da pregresso caos gestionale» dimostrare di avere assolto «a quello standard minimo di diligenza richiesto dalle circostanze del caso concreto» per superare la gestione caotica precedente esercitando le competenze legali loro attribuite.

A questa opposizione da parte della Procura la giunta e i consiglieri comunali hanno evidenziato la grave situazione finanziaria dell'ente ereditata e i ritardi di procedura tipici delle dichiarazioni di dissesto che generano ritardi nell'approvazione dei bilanci e esigenze primariamente di riordino contabile. Di fatto al momento dell'insediamento (giugno 2015), l'ultimo bilancio approvato era previsione 2013 e rendiconto 2012. Non era avviata la procedura di riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2014 per effetto dell'armonizzazione contabile. A livello organizzativo erano presenti diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 75 dipendenti per assenteismo. Dovevano dedicarsi ai controlli interni? È significativo come la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Sicilia della Corte dei conti abbia compreso la complessa situazione tipica degli enti in stato di dissesto finanziario rigettando l'opposizione della Procura contabile e quindi contestualizzando gli accadimenti.

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