Amministratori

Silenzio della Pa, inammissibile il ricorso se le pretese hanno per oggetto diritti soggettivi

É il caso di una richiesta di pagamento dell'indennità da occupazione legittima

di Domenico Carola

È inammissibile un'azione avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune su una diffida volta al pagamento dell'indennità di occupazione d'urgenza, disposta in base agli articoli 49 e 50 del Dpr 327/2001. In presenza di una richiesta di pagamento dell'indennità da occupazione legittima, infatti, l'interesse azionato dalla ricorrente ha natura di diritto soggettivo e quindi non risulta azionabile il rito del silenzio per superare l'inerzia della pubblica amministrazione. È quanto affermato dal Tar Campania, sezione VII, sentenza n. 5675/2022.

La sentenza in esame ha osservato che l'azione contro il silenzio delle amministrazioni pubbliche non costituisce un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle pubbliche amministrazioni, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale. Da ciò consegue che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall'amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento a emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall'Autorità giurisdizionale ordinaria.

La consistenza della posizione soggettiva sottostante alla istanza inevasa, e tutelata dal rito speciale di cui agli articoli 31 e 117 del Cpa non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia dell'organo pubblico a provvedere, come nei casi in cui l'accertamento verta su pretese patrimoniali costitutive di diritti di credito in base a norme che regolano l'azione dell'amministrazione. In tali ipotesi, infatti, non è necessaria l'intermediazione di atti di iniziativa del privato al fine di costituire il presupposto per dare accesso al sindacato sulla condotta omissiva, potendo l'interessato in via immediata proporre l'azione di accertamento del diritto a contenuto economico ritenuto insoddisfatto. In tali casi, dunque, difetta un obbligo giuridico di provvedere mediante un atto autoritativo che sia espressione di potestà pubblica.

Perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio-rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia dell'Amministrazione su una domanda intesa a ottenere l'adozione di un provvedimento a emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti .

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