Fisco e contabilità

Opere di urbanizzazione, riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato del Comune fuori dall'Iva al 10%

La definizione è tassativa ed è materia di esclusiva competenza statale

di Domenico Luddeni

L'agenzia delle Entrate, con le risposte 183 e 184 del 2022, interviene nuovamente in materia di qualificazione delle opere di urbanizzazione. La problematica è importante dal punto di vista finanziario, trattandosi normalmente di spese di importo elevato, e l'applicazione dell'aliquota agevolata, 10%, prevista per le opere di urbanizzazione al numero 127-quinquies, parte terza, tabella A, del Dpr 633/1972, produce un importante risparmio per le casse degli enti.

Con la risposta n. 183/2022, l'Agenzia delle entrate risponde a un Comune ligure che deve realizzare interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato. Il Comune afferma che i lavori inerenti al progetto sono assimilabili a un'opera di urbanizzazione sia ai sensi del Dpr 380/2001, (Testo Unico sull'edilizia) sia della legge regionale 25/1995. Quest'ultima all'articolo 3, comma 1 definisce urbanizzazione primaria «l'insieme delle opere e delle infrastrutture che rendono accessibile e fruibile un lotto di terreno nonché le opere per la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica delle aree urbanizzate». Il Comune ha anche richiesto un parere alla Regione, la quale ha osservato che l'articolo 3 della legge regionale 25/1995 ricomprende tra le opere di urbanizzazione primarie anche quelle «per il riassetto idraulico e idrogeologico per la messa in sicurezza delle aree urbanizzate», e, di conseguenza, la Regione afferma che «può convenirsi con la prospettata qualificazione degli interventi in questione come opere di urbanizzazione con finalità di riassetto idrogeologico a tutela dell'abitato». L'Agenzia ha risposto che possono essere ricondotte nel regime Iva agevolato, aliquota 10%, unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie, tassativamente elencate nell'articolo 4 della legge 847/1964. Inoltre, possono assoggettarsi all' aliquota Iva ridotta le cessioni, o prestazioni relative alla loro realizzazione, di altre opere o impianti assimilati, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, a quelli elencati nel punto 127-quinquies tabella A del Dpr 633/1972 (circolare n. 1/E/1994). Tali leggi speciali non hanno definito semplicemente nuove casistiche di opere di urbanizzazione ma hanno sempre richiamato la legge 847/1964 o il Testo Unico sull'edilizia, o hanno previsto direttamente l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta.

Così sono assimilati alle opere di urbanizzazione gli impianti cimiteriali ai sensi della legge 38/1990, gli impianti destinati al riciclaggio smaltimento rifiuti eccetera ai sensi della legge 475/1988, i parcheggi ai sensi della legge 124/1989, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, ai sensi del Dlgs 259/2003, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica ai sensi del Dl 112/2008. Da sottolineare inoltre che la Corte costituzionale con la sentenza 27 luglio 2005 n. 336 ha stabilito, tra l'altro, che «la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato».

Il principio enunciato nella risposta dell'Agenzia e dalla Suprema Corte è chiarissimo: la definizione di opera di urbanizzazione è tassativa ed è materia di esclusiva competenza statale, di conseguenza la richiesta del Comune non è stata accolta in quanto l'ente richiamava una legge regionale che qualificava alcune opere come di urbanizzazione primaria ancorchè non presenti nella legge n. 847 del 1964 o nel Testo Unico sull'edilizia né richiamate in alcuna norma speciale nazionale.

Nella risposta n. 184/2022 l'Agenzia, sempre in tema di opere di urbanizzazione, ha espresso principi analoghi affrontando la richiesta di una Regione sull'assimilazione alle opere di urbanizzazione dell'esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria di due frazioni. Anche in questo caso l'Agenzia ha affermato che l'individuazione delle opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, è tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica, trattandosi di norma agevolativa. Da ricordare inoltre che il trattamento agevolato ai fini Iva per le opere di urbanizzazione è applicabile alla realizzazione ex novo delle opere e non per le manutenzioni ordinarie o straordinarie delle opere, si vedano tra le altre, risposte ministeriali, Finanze n. 397666 del 26 luglio 1985 e risoluzione n. 202/E/2008, quest'ultima ammette l'agevolazione anche a vialetti e marciapiedi realizzati successivamente alla costruzione della strada.

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