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Decreto Energia, si allungano i tempi per l'erogazione del contributo agli enti locali

La ripartizione andrà in un decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Si allunga l'attesa per il riparto del contributo straordinario a garanzia della continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Con la conversione del decreto Energia (Dl 17/2022) resta confermato il fondo di 250 milioni di euro per l'anno 2022 (dei quali 200 in favore dei Comuni e 50 delle Città metropolitane e delle Province) introdotto per fronteggiare i maggiori oneri per utenze, ma cambiano i tempi del riparto. La distribuzione sarà infatti operata con un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e non entro il 1° aprile come inizialmente previsto). È invece confermato che il riparto sarà effettuato in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal Siope-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

Si ampliano poi gli obblighi di pubblicità sugli interventi finanziati dal Pnrr. Con un emendamento approvato dalle Commissioni Riunite Ambiente ed Attività Produttive della Camera al Dl 17/2022, viene infatti disciplinato l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni statali dei bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'adempimento scatta entro trenta giorni dalla data di emanazione dei provvedimenti destinati agli enti territoriali e riguarda la tipologia di intervento, la tempistica di realizzazione, il livello progettuale richiesto e l'importo finanziabile per singolo ente. Sul sito internet dell'amministrazione statale dovranno inoltre essere individuati gli enti destinatari del finanziamento.

Tra le novità previste dal decreto, anche il contenimento della spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali ed il potenziamento di strategie relative all'efficienza energetica e alla razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica. Sarà demandata ad apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, (da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) l'individuazione di standard tecnici e delle misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali. I criteri sulla base dei quali gli enti locali dovranno orientare la propria programmazione dei lavori dovranno prevedere l'utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli, l' individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica e l' individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive.