Appalti

Affidamento in house, per la congruità serve un'analisi dettagliata dei dati di confronto con i costi di mercato

Il Consiglio di Stato produce una sorta di vademecum sulla verifica rispetto ai dati che devono essere analizzati

di Alberto Barbiero

La motivazione della congruità economica di un affidamento in house non si può fondare su generiche valutazioni di convenienza, ma deve essere sostenuta da una dettagliata analisi dei dati di confronto con i costi di mercato, inclusi quelli storici relativi al servizio.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 3562/2022, ha evidenziato come la relazione richiesta dall'articolo 192, comma 2 del codice dei contratti pubblici agli enti affidanti debba focalizzare le ragioni di preferenza dell'affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato, dovendo tuttavia riportare nei suoi contenuti un effettivo confronto tra i dati della proposta della partecipata e i dati degli operatori economici privati operanti nel medesimo territorio (compresi quelli dell'eventuale gestore uscente del servizio).

Nel caso analizzato dalla sentenza, l'amministrazione, a sostegno dell'affidamento in house a una propria società di un complesso di servizi cimiteriali in precedenza esternalizzati con gara, aveva evidenziato il maggior vantaggio di tale scelta rispetto al mercato in base soprattutto all'elemento della gestione integrata dei servizi, trascurando tuttavia gli aspetti specificativi di tale soluzione.

I giudici amministrativi fanno rilevare anzitutto come non siano stati valutati i costi di gestione dei servizi, non siano indicate le singole voci del servizio, nonché non siano specificati i costi attuali sostenuti dall'ente e quelli che lo stesso va a sostenere per l'affidamento in house.

La pronuncia pone in rilievo quale ulteriore carenza dell'istruttoria la mancata comparazione dei costi praticati dall'affidataria in house con quelli medi rilevati attraverso nel contesto di riferimento, al fine di constatarne l'allineamento o meno.

Inoltre, i giudici amministrativi censurano la mancata evidenziazione ai servizi e alle attività aggiuntive, assoggettabili dall'ente affidante a un processo valutativo tale da rilevarne i termini qualitativamente migliorativi rispetto alle pregresse gestioni.

La verifica di congruità dell'affidamento in house deve necessariamente condurre a una comparazione dei dati riferibili al rapporto interorganico con l'organismo partecipato con le informazioni per il medesimo servizio rilevabili dal mercato, confrontando soprattutto i costi.

Rispetto a tale tipologia di dati le amministrazioni affidanti devono utilizzare quantomeno le informazioni storiche dei servizi per i quali si era già rivolta al mercato e sono tenute comunque ad effettuare la comparazione con i prezzi offerti dagli operatori presenti nel mercato, tenendo conto delle compensazioni dovute per i servizi non a domanda.

In mancanza di un'attività istruttoria dettagliata, la valutazione di convenienza economica risulta del tutto svincolata dal raffronto con il ricorso al mercato, sviluppando in termini concreti un'indagine quali-quantitativa, tale da consentire la compiuta esplicitazione delle ragioni della preferenza, in modo da rendere intellegibile e controllabile la congruità economica della soluzione riferibile alla società in house.

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