Fisco e contabilità

Fondo contenzioso, la Corte dei conti chiede l'atto di ricognizione delle cause pendenti

I revisori sono obbligati ad attestarne la congruità dopo aver svolto un controllo minuzioso e puntuale

di Patrizia Ruffini

I revisori sono obbligati ad attestare la congruità del fondo contenzioso dopo aver svolto un controllo minuzioso e puntuale dello stesso. Con le prime deliberazioni (n. 131, 132, 133, 134, 135), a valle dell'analisi promossa su alcuni enti (deliberazione n. 27/2022), la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna esce dal contesto del controllo finanziario per puntare al risconto della veridicità di poste particolarmente significative, quale il fondo rischi contenzioso.

Esso comporta obblighi sia per l'ente sia per i revisori.

Il primo è tenuto a un'attenta ricognizione delle cause pendenti da formalizzare in un apposito atto deliberativo.

In particolare, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle proprie passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, possibili e da evento remoto. Il debito certo - indice di rischio del 100% - è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege. La passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene più verosimile che il fatto si verifichi). La passività "possibile", in base al documento OIC n. 31, nonché lo IAS 37, è quella in relazione al quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione. La passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, non richiede accantonamento.

L'Organo di revisione è tenuto ad attestare la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato d'amministrazione a rendiconto. Ciò in quanto la finalità è quella di non fare trovare l'ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie, al fine ultimo di preservare gli equilibri di bilancio.

Nello specifico, i revisori devono accertare la conformità al "diritto" della rappresentazione e del calcolo al fine di una corretta determinazione del risultato di amministrazione.

La determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente (così come, del resto, delle partite creditorie e debitorie tra ente e società partecipata, con una più rigorosa asseverazione di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j, del Dlgs 118/2011). È, dunque, da escludere un controllo a campione; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un'analisi specifica delle singole poste e partite.

Occorre poi monitorare nel tempo l'adeguatezza e la congruità dell'accantonamento per far fronte alla copertura degli eventuali maggiori oneri che potrebbero essere sostenuti dall'ente in caso di soccombenza nelle cause pendenti o in cause future.

Alla luce dei richiamati principi i giudici contabili, restano perplessi di fronte a una quantificazione forfettaria dell'accantonamento a fondo rischi.

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