I temi di NT+L'ufficio del personale

Periodo di comporto, incarichi gratuiti, superamento del periodo di prova e procedure di reclutamento

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Periodo di comporto e infortunio
La Corte di cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 7247/2022 ha ribadito che devono essere escluse dal calcolo del periodo di comporto non solo le assenze del lavoratore dovute a infortunio ma anche quelle successive per malattia causalmente connessa al pregresso infortunio. Questo quando il datore di lavoro abbia violato gli obblighi derivanti dall'articolo 2087 del codice civile che gli impone di porre in essere le misure necessarie – secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica – per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in questi casi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata. L'inadempimento di parte datoriale si concretizza anche quando questi non disponga il mutamento di mansioni del lavoratore per il quale non siano più "compatibili" le precedenti, a causa degli esiti derivanti dall'infortunio.

Incarichi a costo zero
La Corte dei conti della Puglia, con la delibera 42/2022/PAR ha effettuato un ottimo excursus sulla possibilità di affidare incarichi a titolo gratuito ricordando precedenti pronunce:
• il Tar Campania, sezione I (sentenza n. 1114/2022), che ha ritenuto possibile derogare al principio dell'equo compenso quando le parti lo contrattino liberamente e su un piano paritetico;
• il Tar Lazio, sezione II (sentenza n. 11410/2019), che ha ritenuto legittimo che il professionista rinunci al compenso in denaro per l'attività di consulenza, potendo questi trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche e altro nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all'interno del proprio curriculum vitae;
• il Consiglio di Stato (sentenza n. 7442/2021), che ha sancito l'inesistenza di norme che impediscano al professionista di rinunciare al compenso – qualunque esso sia, anche indipendentemente dalla equità dello stesso – allo scopo di perseguire od ottenere vantaggi indiretti o addirittura senza vantaggio alcuno, nemmeno indiretto, come tipicamente accade nelle prestazioni liberali (donazioni o liberalità indirette).

Mancato superamento del periodo di prova
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di motivare il recesso per il mancato superamento del periodo di prova, ma ciò non esclude e non attenua la discrezionalità nella valutazione dell'esperimento, non incide sulla ripartizione degli oneri probatori, né porta a omologare il mancato superamento della prova al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, fermo restando che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo (Corte di cassazione, sentenze n. 21586/2008 e n. 19558/2006). Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 7587/2022 ricordando altresì che la costituzione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni richiede necessariamente l'esito positivo della prova; è solo a seguito della valutazione favorevole che si produce l'effetto della stabilizzazione del rapporto e, pertanto, quell'effetto non può essere conseguito né in presenza di vizi genetici del contratto individuale né in conseguenza di vizi formali dell'atto di recesso o del procedimento né, infine, per l'asserita inadeguatezza delle modalità dell'esperimento.

Reclutamento nelle società pubbliche
È conforme ai principi di trasparenza e buon andamento (articolo 97 Costituzione) la previsione da parte di una società a partecipazione pubblica della clausola del bando di concorso/selezione che conferisca rilievo ai carichi pendenti del dipendente da assumere. Infatti, non è precluso alle società pubbliche di prevedere requisiti specifici e aggiuntivi per i candidati alle procedure di reclutamento, che siano diretti a perseguire il buon andamento. Non si può in ciò ravvisare alcuna violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione (articolo 3 Costituzione e articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). È quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 7822/2022.