Fisco e contabilità

Corte dei conti, l'accantonamento per le perdite delle partecipate 2020 va recuperato nel bilancio 2022

Innovativa chiave interpretativa dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Le perdite delle partecipate relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022. L'innovativa chiave interpretativa dell'articolo 10, comma 6-bis, del Dl 77/2021 giunge dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna che, con la deliberazione n. 112/2022 chiarisce l' obbligo, da parte degli enti, di tener presente tale circostanza per l'anno 2022, laddove non già effettuato.

La norma, varata in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilisce che l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del Testo unico società a partecipazione pubblica (soccorso finanziario), né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 (vale a dire dell'accantonamento al fondo perdite società partecipate). Dal testo letterale sembrerebbe emergere una esclusione assoluta di tale annualità ai fini di cui sopra.

I giudici però, nell'analizzare i conti di un comune emiliano-romagnolo, hanno puntualizzato (fornendo una interpretazione restrittiva dell'articolo 10, comma 6-bis, del Dl 77/2021) che le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022. Ciò in quanto il Dl 77/2021, in ragione degli eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata derogatoria di una regola generale - quella del Tusp - la cui ratio va rinvenuta nell'esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente (come sintetizzabile dal risultato di amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua dismissione (articolo 20 del Tusp).

Diversamente prosegue la Corte, verrebbe annullato l'effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021 (Corte costituzionale, sentenza n. 115/2020).

Infine, i magistrati evidenziano che la perdita 2020 va comunque evidenziata nel bilancio consolidato, redatto in contabilità economico-patrimoniale secondo l'articolo 11-bis e dell'allegato 4/4 del Dlgs 118/2011, disposizioni non espressamente derogate dal citato articolo 10, comma 6-bis, in modo da rappresentare in maniera corretta, trasparente e armonica la situazione patrimoniale tanto dell'ente partecipante che dell'ente partecipato.

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