Personale

Personale, sui nuovi inquadramenti contratto solo per novità sostanziali

Se le modifiche alle mansioni sono limitate e formali basta la comunicazione

di Gianluca Bertagna e Davide D’Alfonso

Nessuna stipula di un nuovo contratto individuale con i dipendenti se la modifica del profilo professionale, derivante dalla riclassificazione del personale, è solo nominativa o formale. In questo caso è sufficiente comunicare al dipendente il nuovo mansionario e il nuovo profilo. Può valutarsi una integrazione del contratto individuale, invece, se il nuovo catalogo dei profili professionali dell’ente comporta modifiche sostanziali nei contenuti delle prestazioni richieste al lavoratore, comunque possibili in forza dello ius variandi del datore di lavoro.

Sono queste alcune delle principali considerazioni contenute nel nuovo Quaderno operativo prodotto dall’Anci sul nuovo ordinamento professionale. L’avvicinarsi della data del 1° aprile, che porterà all’entrata in vigore della riclassificazione del personale, spinge l’Associazione a diffondere un documento a supporto dell’attività dei comuni.

Delineati i profili essenziali della nuova disciplina delle Elevate qualificazioni e riportate le indicazioni dell’Aran sull’inquadramento dei soggetti presenti in graduatorie concorsuali per B3 giuridico, il documento si sofferma sul nuovo ordinamento professionale.

La Guida ricostruisce in dettaglio i passaggi fondamentali che conseguono alla svolta apportata dall’articolo 12 del contratto nazionale del 16 novembre 2022. Da un lato le amministrazioni, con atto dirigenziale, sono chiamate a prendere atto dell’automatica trasposizione di tutti i dipendenti dalle attuali categorie (A, B, C, D) alle nuove aree (Operatori, Operatori Esperti, Istruttori, Funzionari e dell'Elevata Qualificazione). Dall’altro il passaggio formale offre lo spunto per una rivisitazione, a cura della giunta, dei profili professionali, nel rispetto della nuova perimetrazione introdotta con l’allegato A al contratto collettivo.

Di tutte e due i documenti l’Anci fornisce utili bozze, integrando inoltre un modello di contratto individuale aggiornato alle regole più recenti e agli obblighi informativi introdotti dal Dlgs 104/2022.

Il documento sottolinea quanto la definizione dei nuovi profili sia rimessa all’autonomia di ogni ente e ricorda che la materia è oggetto di confronto con i sindacati e la Rsu. In questo processo ogni ente sceglierà se e quanto dettagliare i profili e il loro contenuto sulle mansioni corrispondenti. Tutto questo, fermo restando che per l’articolo 52 del Dlgs 165/2001, e come ribadito in più occasioni da giurisprudenza e orientamenti applicativi, resta vigente il principio dell’esigibilità delle mansioni nell’ambito della categoria (meglio, dell'area) di appartenenza.

Questo, unito allo ius variandi datoriale, consente alle amministrazioni di procedere autonomamente, pur previo confronto sindacale, alla revisione dei profili professionali. Senza necessità, se non in caso di modifiche sostanziali dei contenuti, di stipula di un nuovo contratto individuale. Sarà sufficiente, a valle della definizione dei nuovi profili comunicare al personale l’aggiornamento dell’inquadramento di ciascuno e, ritiene l'Anci, acquisire la firma per ricevuta del dipendente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©