Fisco e contabilità

Corte conti, su crediti e debiti con le partecipate serve la doppia asseverazione

É quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

di Enzo Cuzzola

Non è corretta la conciliazione dei rapporti di debito/credito tra il Comune e gli organismi partecipati che presenta la sola asseverazione del revisore del Comune e non anche la corrispondente asseverazione dei revisori delle partecipate, visto che l'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 18/2011 richiede la doppia asseverazione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, nella deliberazione n. 82/2022.

I giudici hanno anche rammentato che l'obbligo - sancito dall'art*icolo 6, comma 4, del Dl 95/2012 - di allegare al rendiconto, a partire dall'esercizio finanziario 2012, una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione (del Comune e della società partecipata) risponde a una prassi di buona amministrazione e al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale, sentenza n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata, stimolando, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (Corte dei conti, sezione controllo per la Lombardia, parere n. 479/2013).

A tal proposito, è stato precisato che la disposizione dell'articolo 6, comma 4 del Dl 95/2012 ha come obiettivo di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante.

Conseguentemente, i giudici contabili, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti, sia da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e sia di quello dell'organismo partecipato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento, del quale costituisce necessario corollario il rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in relazione alle finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune (Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, delibera n. 209/2018).

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