I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

L'abitazione principale nel caso di coniugi con residenze separate

di Sabrina Brusiani - Rubrica a cura di Anutel

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 la legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione, con modificazioni, del Dl 21 ottobre 2021 n. 146 contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (il Decreto fisco e lavoro), immediatamente entrato in vigore. Tra l'altro è introdotta una modifica alla lettera b) comma 741 della legge 160/2019 che disciplina le agevolazioni Imu per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi . Si precisa che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare. Ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia di immobili in Comuni diversi.

Tale precisazione è consequenziale alla risposta fornita dalla VI commissione permanente del Dipartimento delle Finanze del 23/06/2021 sul tema «Esenzione dell'Imu per la prima casa per componenti di nuclei familiari residenti in immobili diversi». In tale risposta il Dipartimento delle Finanze afferma che "non può che prendere atto dell'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, alla quale è affidato in ultima istanza, nel nostro ordinamento giuridico, il compito di fornire l'interpretazione della legge. Tanto premesso, a fronte delle difformità di applicazione dell'esenzione tra i diversi comuni, alla quale si riferisce l'interrogante, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono disponibili, ove sussistesse la volontà politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza".

A fronte del dettato normativo originale, nel tempo si sono distinte due differenti interpretazioni: quella del Mef resa con la circolare n. 3/DF del 2012, la quale ammetteva il riconoscimento dell'esenzione Imu per l'abitazione principale nei casi di spacchettamenti dei nuclei familiari in comuni diversi, dovuti ad esigenze lavorative.

D'altro canto gli ultimi orientamenti della Corte di cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020) hanno negato che spettasse l'agevolazione nell'ipotesi di residenze disgiunte dei coniugi non legalmente separati. In tal modo sarebbe sorta una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta l'esenzione per un solo immobile, ai sensi dell'attuale configurazione del comma 741 della legge 160/2019) ) e quelli che invece l'hanno fissata in comuni diversi, per i quali non spettava in nessun caso l'esenzione.

La questione nasce con l'istituzione dell'Imu disciplinata dal Dl 201/2011 e dalla legge 147/2013 e non superata con l'entrata in vigore della nuova Imu disciplinata dall'articolo 1, comma 741, della legge 160/2019, che recita testualmente «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

É intervenuto, quindi, il Mef con un'interpretazione più estensiva contenuta nella circolare n. 3/DF, che inizialmente è stata ritenuta condivisibile anche dalla Corte di cassazione, generando una situazione di evidente disparità di trattamento.

Di fatto era consentito ad alcuni nuclei familiari di avere due abitazioni principali - una nel Comune di residenza di un coniuge e l'altra in quello di residenza dell'altro coniuge – determinando una innegabile situazione discriminatoria anche sotto un profilo costituzionale, visto che per gli altri nuclei familiari era prevista una sola abitazione principale.

Questa posizione dal Dipartimento delle Finanze non è stata condivisa dai Comuni, che hanno continuato ad accertare le ipotesi di spacchettamento del nucleo familiare su comuni diversi, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di Ici (da ultimo, Cassazione n. 2800/2019).

Con la sentenza 20130/2020 della Corte di cassazione si apre la strada al recupero dell'elusione Imu sulle doppie abitazioni principali. Tale sentenza conferma quanto già statuito nella sentenza n. 4166/2020, con un'ulteriore precisazione, ovvero che nel caso di spacchettamento della famiglia su comuni diversi, in realtà né l'abitazione in città né quella turistica possono considerarsi abitazione principale in quanto la condizione prevista dalla normativa (la residenza e dimora dell'intero nucleo familiare) non si verifica in nessuno dei due immobili

Correttamente la Cassazione ha quindi applicato la normativa senza operare alcuna interpretazione estensiva, com'è proprio della la natura delle norme agevolative, che devono essere di stretta interpretazione.

Inoltre la recente sentenza di Cassazione n.17408/2021 ha previsto che: «Nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario o titolare di altro diritto reale, non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare. Ciò in applicazione della ratio della norma, che è quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l'abitazione principale. La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicchè non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi».

Queste sentenze e la posizione assunta dal Mef, succedutesi negli anni hanno prodotto incertezza nell'applicazione della norma che avrà riflessi nell'attività di recupero dell'elusione da parte degli enti, i quali dovranno risolvere la questione della correttezza dell' applicazione di sanzioni e interessi.

Il Decreto Fisco e lavoro di dicembre 2021 ha tentato di porre chiarezza normativa.

Persistono però alcuni punti critici che sfoceranno in un ulteriore aggravio nell'attività sia ordinaria che di recupero da parte dei Comuni.

Per le annualità pregresse, in quale modo il Comune potrà verificare la condizione, necessaria per la Cassazione, che l'immobile per cui il contribuente ha applicato l'esenzione come abitazione principale è effettivamente quella in cui si trova il nucleo, ossia è la dimora abituale? Si possono effettuare indagini presso il Gestore delle utenze domestiche (e in ciò sarà d'aiuto la gestione della Tari diretta da parte dei servizi tributi. Ma considerato che l'onere della prova grava sul contribuente si possono chiedere direttamente all'interessato le copie delle bollette che dimostrino i consumi effettivi. Ma non mancano precedenti che pur in presenza di livelli di consumo innegabilmente minimi si sono visti riconoscere l'esenzione in sede di Commissione tributaria dimostrando che tali consumi erano congrui rispetto allo stile di vita tenuto.

E nel caso di doppie abitazioni in Comuni diversi come potrà l'ente in cui il contribuente presenta dichiarazione Imu per usufruire dell'agevolazione per l'abitazione principale controllare l'effettivo pagamento Imu nell'altro Comune (senza quindi correttamente usufruire dell'agevolazione)? Sarà necessario il confronto tra i diversi Comuni.

Inoltre nell'anno 2022 si procederà, sulla base delle sentenze di Cassazione, al recupero dell'elusione Imu sulle doppie abitazioni principali per gli anni 2017-2021, con diverse criticità rispetto alla corretta applicazione delle sanzioni ed interessi collegato all'annualità cui si riferisce l'accertamento, con l'incognita di un pronuncia diversa da parte della Corte costituzionale che rimetterebbe tutto in discussione. E Tutto questo nell'anno in cui entra in vigore una modifica normativa che prevede l'esenzione Imu su una delle due abitazioni, individuata dal contribuente, che di sicuro chiederà che la nuova norma sia applicata anche per le annualità precedenti.

Tutto questo si tradurrà in un inevitabile aumento della conflittualità con i contribuenti.

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