Amministratori

Partecipate, solo il sindaco risponde dell'assenza del piano di riorganizzazione

Secondo la Corte dei Conti non contano eventuali omissioni o ritardi della struttura amministrativa

di Dario Immordino

L'adozione, da parte di un Comune, del piano di ricognizione delle partecipazioni societarie costituisce un adempimento di competenza del sindaco, che di conseguenza deve ritenersi unico responsabile dell'eventuale omissione. Posto che, in forza del principio di legalità, l'irrogazione di una sanzione deve essere necessariamente contenuta entro i confini della responsabilità tracciati dalle disposizioni normative in materia, e che l'adozione del Piano di riorganizzazione delle società partecipate costituisce un atto deliberativo di competenza dell'organo politico di vertice degli enti pubblici, è giocoforza ritenere che l'omessa adozione, da parte di un comune, del piano di ricognizione delle partecipazioni, comporti "automaticamente" l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 500mila euro prevista dall'articolo 20, comma 7 del Dlgs 175/2016 esclusivamente a carico del sindaco. Di conseguenza ai fini dell'irrogazione della relativa sanzione non rilevano le deficienze, i ritardi e le omissioni della struttura amministrativa.

Lo ha rilevato la Corte dei conti, sezione giurisdizionale Campania, con il decreto 3/2022, sull'assunto che la responsabilità per l'omessa programmazione delle attività di razionalizzazione delle partecipate origina da una condotta "propria" di un organo istituzionale e non può essere estesa a soggetti ed organi ulteriori. Di conseguenza l'omissione di un adempimento affidato alla esclusiva competenza dell'organo politico di vertice non può essere estensivamente imputata a deficienze, ritardi, omissioni della struttura amministrativa, che pure interviene nel relativo iter di adozione. Tale perimetrazione della responsabilità da inadempimento all'obbligo di adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate deriva dalla constatazione che l'art.20 del Testo unico in materia di società partecipate dispone l'irrogazione della sanzione da 5mila a 500mila euro nelle ipotesi in cui si accerti l'omessa adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate, e delinea una forma di responsabilità amministrativa sanzionatoria, che differisce dalla responsabilità amministrativa ordinaria poiché, fra l'altro, non richiede l'accertamento del nesso eziologico e della concretizzazione di uno specifico pregiudizio a carico dell'erario pubblico.Tale forma di responsabilità, infatti, origina dalla semplice realizzazione dei presupposti indicati dalla disposizione normativa che la prevede, ossia, nel caso di specie dalla mancata adozione del piano di ricognizione delle partecipate.

Da ciò discende che la relativa responsabilità da inadempimento e quindi l'irrogazione della citata sanzione può ascriversi unicamente a carico dell'organo istituzionale responsabile del suddetto adempimento. L'art.20 del Testo Unico in materia di società partecipate non indica l'organo cui fa capo l'adozione dell'atto, e di conseguenza il decreto in commento lo ascrive alla competenza generale, residuale del sindaco, che ai sensi dell'art.50 del Tuel, costituisce "l'organo responsabile dell'amministrazione del comune", al quale di conseguenza compete l'adozione degli atti non tipizzati e non ascritti alla specifica competenza di altri organi istituzionali. Inoltre la sanzione può essere irrogata automaticamente, a prescindere dell'accertamento di un concreto ed effettivo pregiudizio a carico dell'erario pubblico derivante dalla condotta illegittima, giacché in relazione alle suddette tipologie di responsabilità il danno deve ritenersi in re ipsa , ossia "integrato" dalla violazione delle prescrizioni e dei doveri normativamente imposti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©