Appalti

Abusi edilizi, accesso parziale alle ordinanze di demolizione senza i dati esclusi dalla pubblicazione obbligatoria

Così il Garante Privacy al responsabile anticorruzione e trasparenza di un Comune

di Manuela Sodini

É possibile l'accesso civico parziale alle ordinanze di demolizione per abusi edilizi, prive delle informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, oscurando in particolare: il nominativo, la data di nascita, l'indirizzo del proprietario committente, i nominativi dei tecnici incaricati dal comune, i dati catastali, indirizzi e numeri civici. Questa la sintesi del parere reso dal Garante della Privacy a cui si è rivolto il Responsabile anticorruzione e trasparenza di un Comune per il parere di cui all'articolo 5, comma 7, del Decreto 33/2013, nell'ambito del procedimento relativo a un diniego di un'istanza accesso civico.

La richiesta di accesso civico generalizzato alla copia delle ordinanze di demolizione per abusi edilizi effettuati nel garage di un condominio, è stata negata in quanto finalizzata ad acquisire le ordinanze per abusi edilizi emesse nei confronti dei proprietari contenenti dati sensibili, anche di natura giudiziaria, e ciò in ragione del fatto che la divulgazione di questi dati andrebbe a ledere il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, i diritti inviolabili della persona di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione e in violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il soggetto istante, ritenendo il rifiuto non corretto, ha presentato una richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione e trasparenza, considerando recessiva la riservatezza rispetto all'interesse dei cittadini a verificare che l'ente eserciti correttamente i poteri di vigilanza.

Di diverso avviso il Garante, secondo il quale non è possibile riconoscere alcuna prevalenza al diritto di accesso generalizzato a scapito di altri diritti ugualmente riconosciuti dall'ordinamento quali, ad esempio, quello alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, richiamando in proposito i principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati».

Nel caso di specie, il Garante ricorda che la normativa statale di settore già prevede specifici obblighi di pubblicità in materia di opere abusive, stabilendo che «Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» (articolo 31, comma 7, del Dpr 380/2001). Tuttavia, precisa il Garante, con riferimento al citato obbligo, occorre ricordare che l'articolo 31 non specifica nel dettaglio quali dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente bisogna pubblicare, inoltre, i dati sono mantenuti online per periodi di tempo limitati.

Pertanto, il Garante ritiene che nulla osta all'ostensione tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato dei dati resi pubblici in base a un obbligo di pubblicazione online, non sussistendo impedimenti legati alla protezione dei dati personali con riferimento a dati quali il numero di protocollo del rapporto, la data, l'organo da cui proviene il rapporto, la località, il tipo di abuso, anche se contenuti nell'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva. Quanto invece agli altri dati personali, il Garante ritiene che l'integrale ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati e informazioni ricevuti tramite l'istituto dell'accesso civico, determina un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati.

Il Garante conclude invitando il Comune a rivalutare la richiesta di accesso civico, accordando un eventuale accesso civico parziale alle ordinanze di demolizione prive della documentazione fotografica e dei dati e delle informazioni eccedenti e non oggetto di pubblicazione obbligatoria, provvedendo all'oscuramento del nominativo, data di nascita, indirizzo del proprietario committente, nominativi dei tecnici incaricati dal comune, dati catastali, indirizzi e numeri civici; fatta salva la possibilità che i dati personali siano resi ostensibile in presenza di un interesse "qualificato" riformulando la richiesta come accesso documentale.

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