Urbanistica

Cessione crediti superbonus, più comunicazioni per lavori trainanti e trainati

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

di Marco Zandonà

La domanda del lettore: Sto effettuando lavori di efficientamento energetico rientranti nel superbonus 110 per cento. Nello specifico, i lavori consistono nella sostituzione dell'impianto di climatizzazione con sistema ibrido (lavoro trainante), nell'installazione di un impianto fotovoltaico (lavoro trainato), dell'impianto solare termico (lavoro trainato), del sistema di accumulo (lavoro trainato) e della colonnina di ricarica (lavoro trainato). Nelle istruzioni al modello di comunicazione di cessione del credito, tra le tipologie di interventi, il punto 8 fa riferimento all'intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari. Vorrei sapere se, nel caso descritto, le comunicazioni di cessione del credito dovranno essere cinque (una per ogni intervento) oppure quattro, visto che la tipologia di intervento di cui al citato punto 8 include sia il solare termico che il fotovoltaico. Inoltre, le spese di apposizione del visto di conformità da parte dell'intermediario abilitato, così come le spese tecniche e di sicurezza, andranno ripartite fra tutti gli interventi in proporzione o sarà possibile imputarle per intero a una sola delle comunicazioni di cessione del credito?

La risposta dell'esperto: ai fini del 110 per cento, la comunicazione per gli interventi trainanti e per ciascuno degli interventi trainati dev'essere sempre separata. Secondo l'agenzia delle Entrate, in presenza di più interventi sullo stesso fabbricato (trainanti e trainati), occorre comunicare la cessione del credito all'agenzia delle Entrate, utilizzando un modulo diverso per ogni intervento che viene realizzato (risposta a interpello 784/2021). In merito, le stesse istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione (si veda, da ultimo, il provvedimento del 3 febbraio 2022, n. 0035873) prevedono che, nel campo «Tipologia intervento», il contribuente indichi il codice identificativo dell'intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, in particolare, tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra «interventi di efficienza energetica», «interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3» e «altri interventi»). Il modello per gli interventi trainanti è firmato dall'amministratore, mentre quello per gli interventi trainati è sottoscritto direttamente dal proprietario dell'unità immobiliare. Nel caso in esame, trattandosi di un intervento trainante e di quattro interventi trainanti - per i quali il plafond di detrazione massima è determinato autonomamente - le comunicazioni da inviare sono cinque. In particolare, la comunicazione, come l'importo detraibile, è separata anche per l'impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo. In caso di più interventi, le spese di apposizione del visto di conformità da parte dell'intermediario abilitato, così come le spese tecniche e di sicurezza, tutte rilevanti ai fini della determinazione del plafond massimo detraibile, devono essere ripartite pro quota, in base a criteri oggettivi. Per l'agenzia delle Entrate la ripartizione delle spese "comuni" potrà, per esempio, essere effettuata suddividendo le stesse in proporzione al costo sostenuto per ciascuna tipologia di intervento (circolari 30/E/2020 e 23/E/2022).

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