Appalti

Al Rup spetta il potere di non aggiudicare l'appalto e di escludere l'offerta anche per scostamenti tecnici

Se il Rup non ritiene l'offerta conforme alla legge di gara è legittimato ad escluderla

di Stefano Usai

Il responsabile unico del procedimento può adottare il provvedimento di esclusione non solo per ragioni documentali o amministrative ma, nonostante la posizione contraria della commissione di gara, anche per ragioni tecniche come nel caso in cui, ad esempio, l'offerta non risulti tecnicamente conforme alle prescrizioni della legge di gara. È quanto ha stabilito il Tar Toscana, con la sentenza n. 685/2022.

Il caso
Il tribunale amministrativo toscano è tornato sulla questione dei rapporti tra il Rup (nella regione dirigente responsabile dei contratti, con acronimo Drc) e la commissione di gara in particolare in relazione all'aggiudicazione dell'offerta. La commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione trasmettendo gli atti al Rup che, ritenendo presenti degli scostamenti nell'offerta tecnica (rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara) ha rinviato gli atti al collegio che, però, ha confermato il proprio operato e la propria valutazione.
La commissione ha espresso un giudizio notevolmente divergente dalle sottolineature del Rup visto che i supposti scostamenti tecnici in realtà, per la commissione di gara, corrispondevano a semplici «integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste».
La commissione ha pertanto ribadito la necessità di aggiudicare al Rti primo classificato.
Questa posizione non ha persuaso il Rup che ha proceduto con l'esclusione del Rti primo graduato e della stessa impresa seconda classificata disponendo la valutazione dell'anomalia dell'offerta della terza in classifica.
In sostanza, il Rup non ha ritenuto conformi ai desiderata espressi nella legge di gara ne la prima ne la seconda classificata escludendole.
I provvedimenti di esclusione sono stati immediatamente impugnati, sottolineando tra l'altro che la competenza sulle esclusioni secondo le disposizioni della legge di gara avrebbero dovuto ricadere sulla commissione.

La sentenza
Secondo il Tar, nel procedimento non è ravvisabile alcuna incompetenza del Rup nel decidere di non aggiudicare (e non confermare il verbale della commissione di gara) e, pertanto, di escludere le offerte con correlata responsabilità.
Anche se alcune disposizioni della legge di gara, se lette in modo «atomistico», potevano probabilmente portare ad affermare la competenza della commissione ad adottare anche i provvedimenti di esclusione, da una lettura non parziale è emersa invece una chiara distribuzione delle competenze.
In particolare, il disciplinare, «nel quadro della complessiva determinazione delle competenze rispettive dei tre organi della procedura (il presidente della commissione, la commissione di gara e il Drc che svolge, ai fini della legislazione regionale, le funzioni del Rup) ha attribuito inequivocabilmente al Drc il compito di approvare i verbali e adottare "il provvedimento con il quale dispone le esclusioni" dalla procedura».
E, precisamente, nel caso di specie l'esclusione è stata disposta per ragioni tecniche ovvero «a seguito della riscontrata non conformità dell'offerta tecnica del concorrente al progetto posto a base di gara».
L'epilogo, sulla questione specifica, della sentenza ha una indubbia valenza pratica considerato che il giudice ha rammentato che il potere del Rup di adottare il provvedimento di esclusione non «risulta per nulla limitato alle sole esclusioni determinate da carenze documentali o altre ragioni "amministrative" (come implicitamente prospetto dalla ricorrente), ma (…) investe l'interezza delle ragioni di esclusione e, quindi, anche le esclusioni determinate da ragioni "tecniche", ovvero determinate dalla non rispondenza del progetto tecnico delle singole partecipanti alla procedura alle specifiche tecniche previste dal progetto esecutivo a base di gara».

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