Fisco e contabilità

Tre vincoli all'uso delle risorse

Tre sono i paletti che posti dal legislatore con l'articolo 37-ter del Dl 21/2022

di Elena Masini

L'articolo 37-ter del Dl 21/2022 prevede che gli enti possano utilizzare l'avanzo da fondone per la «copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019». Tre sono i paletti posti dal legislatore a tal fine:
• la spesa per l'energia elettrica. La possibilità di utilizzare il fondone per il caro energia viene limitato alle sole spese per l'approvvigionamento della luce (piani finanziari U.1.03.02.05.004 e U1.03.02.15.015). Viene escluso il gas, che rappresenta l'altra grande voce di aumento di spesa per i bilanci locali;
• l'aumento rispetto al 2019. Confermando l'impostazione già assunta dai decreti ministeriali sulla certificazione delle somme Covid, il legislatore consente di finanziare con il fondone il differenziale tra la spesa sostenuta a tale titolo nel 2019 e quella che sarà sostenuta a tale titolo nel 2022. Il riferimento all'anno 2019 è più che condivisibile nella misura in cui gli anni 2020 e 2021, caratterizzati dal Covid e dai lock-down imposti per il contenimento del contagio, non espongono dati non confrontabili;
• nel caso in cui non coperto da specifiche assegnazioni statali. Il confronto tra la spesa per la luce 2022-2019 non è risolutivo per individuare lo stock di risorse Covid finalizzabili a tale scopo, in quanto la norma prevede che il fondone venga in soccorso per coprire i maggiori oneri, laddove questi non siano coperti da specifiche assegnazioni statali. Sempre il Dossier di documentazione n. 527/2 cita, a tale proposito, gli specifici contributi stanziati dall'articolo 27, comma 2, del Dl 17/2022. Si tratta dei 250 milioni assegnati a comuni e province per garantire la continuità dei servizi erogati, ripartiti con il Dm Interno in attesa di pubblicazione sulla base della spesa per luce e gas, secondo i criteri esplicitati nella nota metodologica allegata al decreto. Tali risorse sono state incrementate grazie al rifinanziamento disposto dall'articolo 40, comma 3, del Dl 50/2022, che ha portato complessivamente le risorse a 420 milioni, di cui 350 per i comuni e 70 per le province e città metropolitane. L'equiparazione del contributo previsto dall'articolo 27, comma 2, del Dl 17/2022 ad una specifica assegnazione statale finalizzata a coprire l'aumento di spesa per l'energia elettrica potrebbe non essere pacificamente condiviso, per due ordini di motivi: in primo luogo perché la norma assegna le risorse per "garantire la continuità dei servizi erogati" e non per finanziare il caro bollette, che diventa solo un parametro di riferimento per il riparto delle somme; in secondo luogo perché il legislatore non ha previsto forme di rendicontazione delle somme ricevute. Riteniamo che tali considerazioni non siano sufficienti per superare la riconducibilità del contributo al finanziamento diretto della spesa per l'approvvigionamento energetico (con conseguente vincolo di destinazione delle risorse), ragion per cui il fondone viene in soccorso solo laddove tale contributo risulti insufficiente. Di certo il problema è che mentre i fondi dell'articolo 27 coprono sia luce che gas, il fondone può essere utilizzato solamente per gli aumenti della luce. Ne consegue che, a livello pratico, gli enti utilizzeranno prima il contributo per coprire gli aumenti del gas ed in subordine quelli della luce. La (quota) parte non coperta, potrà essere finanziata con l'avanzo da fondo funzioni fondamentali (a cui si sommano, come noto) gli avanzi del ristoro Imu e Tosap/Cosap.

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