Urbanistica

Non serve l'ok paesaggistico per ricostruire una scala di accesso in zona vincolata

Il Tar Molise censura la Pa che non ha inquadrato l'opera tra gli interventi di «lieve entità»

di Massimo Frontera

Il Tar Tar Molise si è occupato di una vicenda piccola ma curiosa e interessante sotto il profilo dell'inquadramento degli interventi di lieve entità in zone a tutela paesaggistica, e in quanto tali non bisognosi di autorizzazione. Il caso riguarda il proprietario di un immobile nel comune di Macchiagodena (Isernia) che un giorno ha trovato rimossa la scala in pietra che consente l'accesso alla sua abitazione, al primo piano dello stabile, in zona soggetta a tutela paesaggistica. Come è poi emerso dagli accertamenti delle forze dell'ordine, la scala è stata rimossa da alcuni operai incaricati da un vicino confinante. Il proprietario ha segnalato al Comune con Cil l'installazione di una scala di ferro, in sostituzione temporanea della precedente scala rimossa abusivamente; e ha poi inoltrato una Scia per segnalare la ricostruzione della scala in pietra, identica a quella demolita, oltre ad altri interventi di tipo impiantistico interni all'unità abitativa.

Il Comune ha inibito entrambi i provvedimenti, con atti che il proprietario ha impugnato al Tar. I giudici della Prima Sezione del Tar Molise - con la sentenza n.139/2023 pubblicata lo scorso 29 aprile - hanno accolto il ricorso, giudicando fondati tutti i motivi, annullando infine gli atti impugnati.

Per quanto riguarda la bocciatura della Cil, relativa all'installazione della scala in ferro, i giudici imputano al Comune una istruttoria sbrigativa che non ha considerato la funzione temporanea del manufatto, necessaria a consentire l'accesso all'abitazione. Per quanto riguarda invece l'inibizione dei lavori comunicati con Scia - comprensivi della prevista ricostruzione della scala in pietra - i giudici ribadiscono la superficialità e la non correttezza dell'ente locale, sia perché ha ignorato che la precedente scala era coeva all'edificio dei primi del 900, sia perché ha ritenuto che la nuova scala era da classificare tra gli interventi di "lieve entità" per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate.

L'autorizzazione pesaggistica, osservano i giudici, sarebbe stata giustificata in caso di modifica della consistenza della nuova scala in sostituzione di quella demolita. E semmai l'intervento avrebbe richiesto un «procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica in quanto di lieve entità». «L'Amministrazione - si legge nella sentenza - avrebbe quindi dovuto preliminarmente verificare anche se l'attività di ricostruzione della scala di accesso all'immobile fosse stata effettivamente sussumibile in una delle fattispecie elencate dal citato allegato A (del Dpr n.31/2017) in presenza delle quali, stante il carattere modesto dei relativi lavori, l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta».

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