Amministratori

Trasferimento di funzioni provinciali alla Regione, la società in crisi blocca il subentro dell'ente

Al fine di contenere la spesa pubblica e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati

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di Michele Nico

Con la sentenza n. 200/2023, il Tar Abruzzo, Sezione I, intervenendo sull'applicazione della legge 56/2014 e delle connesse disposizioni attuative per la ridefinizione dell'assetto e delle funzioni delle Province, ha chiarito la portata imperativa del principio di cui al Dpcm 26 settembre 2014 secondo cui, al fine di contenere la spesa pubblica e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati, le Regioni non subentrano nelle partecipazioni alle società e agli enti in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistano comunque i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

Il fatto
Nel caso di specie una Provincia, dopo una serie di inviti e diffide risultati vani, ha chiamato in giudizio la Regione Abruzzo lamentando l'inadempimento dell'accordo sottoscritto tra i due enti nel 2016 e relativo al trasferimento di alcune funzioni (formazione professionale, risorse idriche, difesa del suolo e agricoltura), mediante il subentro della Regione nelle quote di una società in house partecipata in via totalitaria dalla Provincia stessa.
Sotto il profilo della giurisdizione, il collegio ha preliminarmente accertato che un accordo tra Pubbliche amministrazioni, sia pure di contenuto atipico, che presenta un'evidente connotazione pubblicistica in quanto diretto a disciplinare il trasferimento di funzioni pubbliche, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, del codice del processo amministrativo.
Entrando nel merito della causa, i giudici hanno preso atto che la legge regionale 32/2015 (articolo 9, comma 7) statuisce che la Regione subentra nella partecipazione alle società e agli altri enti partecipati dalle Province che esercitano attività connesse alle funzioni traferite alla Regione medesima, e che in linea con tale disposto l'ente convenuto aveva approvato, a seguito dell'accordo di cui sopra, un'apposita delibera di Giunta recante l'elenco delle partecipazioni societarie oggetto del trasferimento di funzioni ex lege.

Il divieto di subentro
In tale contesto, la Sezione ha assegnato carattere dirimente al disposto di cui all'articolo 5 del Dpcm 26 settembre 2014 – peraltro recepito dalla sopra citata legge regionale n. 32/2015 – che fa divieto alla Regione di subentrare nella partecipazione di società o enti in fase di scioglimento o liquidazione. Di conseguenza i giudici si sono limitati a rilevare che la società partecipata dalla Provincia, dopo aver chiuso vari esercizi in perdita, nel 2017 è stata messa in liquidazione dal socio unico, dando luogo a una fattispecie che «precludeva e preclude tuttora ope legis il trasferimento della partecipazione societaria».
Il collegio ha poi respinto la richiesta, formulata di via subordinata dalla Provincia ricorrente, di assorbimento da parte della Regione Abruzzo del personale della società in house, atteso che la Regione non è socia della stessa, e che l'articolo 19, comma 8, del dlgs 175/2016 consente la procedura di mobilità del personale delle società pubbliche nei confronti della Pa, ma solo nelle ipotesi peculiari di «reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società» e «riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione».

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