Personale

Legittimo il licenziamento per falsa attestazione in servizio anche in periodi «a cavallo» tra le timbrature di entrata e uscita

Il dipendente si era allontanato dal posto di lavoro per svolgere attività all'esterno di competenza del comando di polizia locale

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

La Sezione lavoro della suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 569/2023 ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente comunale addetto all'area di vigilanza per non aver timbrato, in entrata e in uscita, il suo allontanamento dal posto di lavoro ordinario per recarsi a svolgere attività all'esterno di competenza del comando di polizia locale.

Il fat to
Un ente locale ha applicato nei confronti di un dipendente la sanzione massima del licenziamento per essersi in svariate occasioni l'allontanato dal posto di lavoro, nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita, per ragioni non connesse ad attività istituzionale. La sanzione disciplinare comminata deriva all'applicazione dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera a), del Dlgs 165/2001, il quale prevede la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.
Il dipendente si è rivolto al giudice ordinario per chiedere il suo reintegro. Il ricorrente ha fondato la sua difesa sul presupposto che le attività da svolgere all'esterno dell'ufficio del comando di polizia locale non richiedevano una specifica timbratura in entrata e uscita ove svolte durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario, essendo sufficiente che il badge fosse timbrato all'inizio ed alla fine di detto orario e che a nulla rilevasse la circostanza che la sua attività lavorativa esterna non fosse stata documentata.
Il licenziamento è stato confermato anche nel secondo grado di giudizio, così che il lavoratore ha promosso ricorso in Cassazione.

La decisione
Per la Cassazione, in tema di licenziamento disciplinare, rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui all'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001, non solo il caso dell'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l'allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio.
La tesi del dipendente (non necessità delle timbrature intermedie per lo svolgimento all'esterno di attività istituzionale) è ritenuta priva di pregio, stante il presupposto del licenziamento disciplinare che è, in casi simili a quelli oggetto del contendere, l'oggettiva mancanza dell'attestazione di uscita e di rientro del dipendente, la quale sarebbe volta a nascondere, in maniera fraudolenta, l'allontanamento indebito del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscita; proprio tale mancanza, una volta verificata, comporta che l'onere di provare la presenza in ufficio o la legittimità dell'allontanamento sia posto a carico del lavoratore.
Per evitare la sanzione in esame, quindi, sarebbe stato necessario che il lavoratore, non essendovi una documentazione scritta dell'attività istituzionale da lui svolta all'esterno, deducesse e dimostrasse in altro modo di avere abbandonato il luogo di lavoro per ragioni di servizio. La Corte di cassazione ha così rigettato il ricorso promosso dal dipendente e condannandolo al pagamento delle spese di lite.

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