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Servizio taxi, la contiguità tra Comuni esige un sistema di gestione unitaria

L'Agcm ha censurato la criticità concorrenziale rappresentata dall'assenza di una regolamentazione comune

di Michele Nico

Gli enti ubicati nell'area metropolitana, o comunque compresi in un più ampio ambito territoriale intercomunale, sono tenuti ad adottare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per incrementare il livello di concorrenza nel mercato degli autoservizi pubblici non di linea nella zona, al duplice scopo di migliorare la qualità e la qualità del servizio taxi a favore dell'utenza e di evitare discriminazioni o disparità di trattamento tra i tassisti titolari di licenze che operano sul territorio. Questo il principio affermato dall'Antitrust con il provvedimento AS1819, pubblicato sul bollettino dell'Autorità n. 7/2022.

Nello specifico, l'Agcm ha censurato la criticità concorrenziale rappresentata dall'assenza di una regolamentazione unitaria del servizio taxi a livello metropolitano tra i Comuni di Palermo e Monreale «che impedisce ai tassisti titolari di licenze rilasciate dal Comune di Monreale di espletare il servizio all'interno dell'Area Metropolitana di Palermo, di cui il Comune di Monreale fa parte e, pertanto, di operare presso le infrastrutture aeroportuali, portuali e ferroviarie presenti in tale Area».

Benché la pronuncia sia riferita al capoluogo siculo essa ha una portata di carattere generale, perché l'Autorità fonda la necessità di istituire un sistema di gestione unitaria del servizio a livello intercomunale, non tanto sulla base della legge regionale Sicilia 29/1996, quanto piuttosto a norma della legge nazionale 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

L'articolo 2 di tale fonte stabilisce che:
• il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;
• si rivolge a una utenza indifferenziata;
• le tariffe sono determinate dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio;
• il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale;
• all'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria.

Nella cornice ora descritta, l'Autorità ha fissato l'attenzione sull'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 21/1992 secondo il quale «per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati».

Il disposto ha formato oggetto di un'interpretazione spiccatamente pro-concorrenziale da parte dell'Agcm, che ha richiamato a tal fine la sentenza della Consulta n. 452/2007, secondo cui la norma è riconducibile all'obiettivo di liberalizzare il settore interessato.

Di conseguenza, l'Autorità ha sostenuto che l'esclusione dei tassisti di un ente locale dallo svolgimento dell'attività nella zona intercomunale non solo risulta ingiustificata e non proporzionata, ma «appare presentare un profilo discriminatorio, in quanto determina una disparità di trattamento tra i tassisti».

Di qui l'esigenza primaria che i Comuni contigui utilizzino strumenti pro-concorrenziali – quali, ad esempio, un accordo tra enti locali – per attivare una regolamentazione unitaria del settore a beneficio della quantità e della quantità del servizio taxi nel suo complesso.

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