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Curatori fallimentari tenuti alla dichiarazione Imu, così le istruzioni ministeriali del nuovo modello

di Mario Daniele Rossi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Le istruzioni ministeriali allegate al decreto con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione Imu confermano che i curatori della liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento) e i commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa sono i soggetti tenuti a presentare ai Comuni questo documento per conto della società sottoposta alla procedura. Il chiarimento risulta di particolare utilità tenuto conto del fatto che a seguito dell'entrata in vigore della nuova Imu a partire dal 2020 per effetto della legge di bilancio 160/2019, che aveva "mandato in soffitta" la precedente versione del tributo operante dal 2011, era sorto il dubbio in ordine alla permanenza in capo ai curatori di detto obbligo.

Come si ricorderà, infatti, il testo di legge della nuova Imu aveva confermato integralmente le competenze di questi ultimi soggetti relativamente al versamento del tributo dovuto per l'intera durata della procedura concorsuale, ma aveva omesso di prevedere espressamente, come invece sanciva la norma applicabile fino al 2020, l'obbligo di presentare la dichiarazione.

In realtà il comma 769 della legge 160/2019 aveva rinviato a uno specifico decreto del Mef la definizione dei casi nei quali sorge l'onere dichiarativo. Con il decreto del 29 luglio 2022 il Ministero ha finalmente approvato le nuove regole definendo le fattispecie nelle quali ricorre il dovere di rappresentare al Comune l'inizio, la modificazione o la cessazione di elementi che incidono nella determinazione dell'imposta.

In particolare, le istruzioni approvate con il decreto hanno chiarito che laddove vi sia una forma di "rappresentanza" e il dichiarante sia diverso dal contribuente, occorre obbligatoriamente compilare nel modello il campo "Codice carica" tra quelli proposti nell'apposita tabella. In quest'ultima compaiono espressamente i codici 3 e 4 corrispondenti rispettivamente alle cariche di "Curatore fallimentare" e "Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)". Conseguentemente si stabilisce che questi ultimi soggetti sono tenuti a far pervenire la dichiarazione ai Comuni nei quali sono siti gli immobili ricompresi nella procedura concorsuale nei casi (esposti analiticamente nelle istruzioni) nei quali gli stessi godano di riduzioni dell'imposta oppure il Comune non sia comunque in possesso delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

L'adempimento a carico dei curatori appare pertanto assai gravoso, in particolare nel caso in cui tra gli immobili compresi nella liquidazione giudiziale ricadano aree edificabili. Per questi immobili è infatti richiesto espressamente di far conoscere all'ente impositore il valore venale in comune commercio e le variazioni dello stesso in conseguenza dei molteplici elementi che ne possano influenzare la quantificazione (si pensi ad esempio a modifiche degli strumenti urbanistici locali che intervengano sulla determinazione delle volumetrie realizzabili o su vincoli edificatori). Con l'intento di attenuare la portata dell'obbligo e di valorizzare gli interventi regolatori degli enti locali, le istruzioni hanno però confermato che nel caso in cui il Comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all'atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell'imposta, al valore venale dell'area predeterminato dal Comune. Condizione che, nel caso di specie, va coordinata con la previsione del versamento dell'imposta maturata durante la procedura entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Occorre però chiarire che la portata dell'adempimento dichiarativo è limitata ai curatori nella liquidazione giudiziale e ai commissari nella liquidazione coatta amministrativa non potendosi estendere ad analoghi organi di diverse procedure concorsuali (ad esempio concordato preventivo o procedure da sovraindebitamento) in virtù del carattere di deroga al regime impositivo generale della norma contenuta nella disciplina legislativa dell'Imu che ne vieta l'estensione oltre i limiti del dettato testuale (sul punto vedasi la sentenza della Corte di cassazione n. 7397/2019 seppure fondata sulla normativa vigente per l'Ici).

Infine, per le stesse motivazioni sopra riportate, l'onere di presentazione della dichiarazione per conto dell'impresa in liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa, non si estende ad altri tributi locali, come ad esempio alla Tari, mancando una specifica norma derogatoria nell'ordinamento rispetto al principio in base al quale è il soggetto passivo (cioè, in questo caso, l'imprenditore fallito) che è tenuto al soddisfacimento delle obbligazioni tributarie.

(*) Presidente comitato Anutel Toscana

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Frascati (Roma), 28/09/2022: tributi locali: gli adempimenti e le norme in vigore per l'anno 2023 (9,00-14,00)

Reggio Emilia, 29/09/2022: "lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,30)

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Biella, 3/11/2022: il nuovo canone unico patrimoniale applicato all'occupazione del suolo pubblico di cui all'art.1, comma 816 e seguenti, della legge 27/12/2019 n.160 (9,00-14,00)

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