I temi di NT+L'ufficio del personale

Mancata firma del curriculum, pensione anticipata, prove suppletive nei concorsi e funzioni gestionali del sindaco

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Mancata sottoscrizione del curriculum nelle procedure concorsuali
Il Tar Puglia-Bari, sezione I, nella sentenza n. 72/2022, ha ricordato che la natura autocertificativa della dichiarazione contenuta nel curriculum (come espressamente previsto dal bando), funzionale ad attestare e certificare il possesso dei titoli ivi dichiarati, richiede indefettibilmente la sottoscrizione del dichiarante, restando altrimenti l'autocertificazione priva degli effetti suoi propri. Quindi, la clausola escludente nell'ipotesi di mancata sottoscrizione e il conseguente provvedimento espulsivo del candidato dalla procedura concorsuale sono legittimi e trovano più che sufficiente giustificazione nella peculiare natura autocertificativa che prescrive, necessariamente, la sottoscrizione a pena di validita.

Istruzioni dell'Inps per la proroga pensione anticipata "opzione donna"
Il messaggio n. 169/2022 dell'Inps, riguardante l'«articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata cosiddetta opzione donna di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», contiene le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, comma 94, della legge 234/2021.

Sessione suppletiva delle prove di concorso per i candidati impossibilitati causa Covid-19
È obbligatorio per le pubbliche amministrazioni prevedere sessioni suppletive delle prove di concorso per consentire la partecipazione dei soggetti impossibilitati, alle date stabilite, a causa della pandemia da Covid-19. È questa la conferma contenuta nella sentenza n. 463/2022 del Tar Lazio-Roma, sezione III-bis, nella quale è stato precisato che la mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione, appunto, all'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione del bando di concorso illogica e irragionevole.

Funzioni gestionali assunte dagli organi politici nei piccoli Comuni
La deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale Emilia-Romagna, n. 272/2021/PRSP del 24 dicembre 2021 contiene una precisa analisi delle criticità dell'attribuzione al sindaco delle funzioni gestionali, nei piccoli Comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000.Oltre all'eccezionalità derogatoria di questa scelta gestionale, rispetto al principio fondamentale di separazione del ruolo di indirizzo e controllo da quello amministrativo e gestionale, è evidenziata la non conformità all'ordinamento di questa scelta quando essa non sia espressamente prevista da disposizioni regolamentari organizzative e non sia stato documentato, ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio, il conseguente effettivo contenimento della spesa. I magistrati contabili rammentano che le amministrazioni sono tenute a ricercare altre soluzioni organizzative, interne, esterne, associative o collaborative con altri enti, a non reiterare nel tempo la suddetta opzione (legittimabile solo se temporanea e contingente) oltre a rimarcare che la carenza di una figura professionale con le necessarie competenze tecniche (nella fattispecie esaminata, il sindaco era incaricato delle funzioni di responsabile del servizio finanziario) può creare grave pregiudizio alla corretta ed efficiente gestione (contabile, nel caso) dell'ente.