Personale

Il personale educativo degli asili nido non è soggetto all'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro

di Ulderico Izzo

Il personale dipendente del Comune, addetto agli asili nido, che svolge funzioni educative, non è soggetto all' assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro, come disciplinata dal testo unico 1124/1965. È questo il principio di diritto pronunciato dalla sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 10192/2017.

Il fatto
Il Comune di Perugia chiese al Tribunale la condanna dell'Inail alla restituzione delle somme versate a titolo di premi assicurativi per il personale delle scuole materne e degli asili nido, richieste dall'istituto assicuratore a seguito di accertamenti ispettivi.
Con separato ricorso, lo stesso Comune si oppose alla cartella esattoriale emessa in conseguenza delle dette ispezioni.
Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò l'Inail a restituire al Comune le somme corrisposte a titolo di premi relativi al personale degli asili nido, rigettando invece la domanda avente a oggetto i premi relativi al personale delle scuole materne.
La sentenza del tribunale umbro è stata confermata dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza depositata del 3 dicembre 2010, rispetto alla quale l'istituto assistenziale ha proposto ricorso per Cassazione.

La decisione
La Suprema Corte ha confermato la decisione della corte territoriale con una sentenza ampiamente motivata e da condividere in tutti i suoi aspetti.
Il giudice di legittimità afferma che non si deve assoggettare il personale educativo degli asili nido all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro attraverso la corretta interpretazione a norma di riferimento è l'articolo 4, n. 5, del Tu 1124/1965.
La norma afferma che gli insegnanti o gli alunni delle scuole o istituti d'istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro, debbono essere obbligatoriamente assicurati e la protezione assicurativa non si estende a coloro che nello svolgimento della loro prestazione non sono costretti a frequentare ambienti lavorativi rischiosi, come appunto, avviene per il personale educativo addetto agli asili nido. Tale esclusione, invece, non può operare per gli insegnanti di scuola materna che non svolgono solo ed esclusivamente attività manuali
Per la Corte di Cassazione non è possibili estendere, coma ha fatto l'Inail, la protezione assicurativa al personale degli asili nido come avviene per il personale della scuola materna, ma occorre provare la riconducibilità dell'attività del personale addetto agli asili nido ad un'attività che comporti lo svolgimento di esperienze o esercitazioni pratiche ovvero l'uso dei macchinari.

La sentenza della Corte di cassazione n. 10192/2017

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