Personale

Per i danni causati in violazione degli obblighi di vigilanza e di segnalazione il dirigente risponde davanti alla Corte dei conti

Risarcimento a favore del dipendente in esecuzione di una sentenza civile irrevocabile di condanna per sinistro lavorativo

di Claudio Carbone

Il danno indiretto provocato dal risarcimento a favore del dipendente in esecuzione di una sentenza civile irrevocabile di condanna per sinistro lavorativo è imputabile a titolo di danno erariale al dirigente che lo ha colpevolmente causato. È quanto deciso dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per l'Umbria, con la sentenza n. 87 del 2022.

La Procura si è attiva su informativa di un dirigente in seguito alla soccombenza nel contenzioso civile del proprio ente, instaurato davanti al Giudice del Lavoro. Si è trattato, in particolare, di un sinistro riguardante una dipendente del Miur causato dal malfunzionamento dei cancelli elettrici posti all'ingresso del plesso scolastico di proprietà del Comune, verificatosi nel tentativo di entrare nella sede lavorativa. La dipendente riportava danni biologici da invalidità temporanea e una invalidità permanente dell'8%, nonché danni patrimoniali. Dalle indagini è emersa una responsabilità del dirigente scolastico preposto alla sicurezza a causa della sua condotta omissiva connotata da colpa grave, per la mancata tempestiva risoluzione della richiesta di riparazione dei due cancelli. Nel processo civile è stato, inoltre, provato che il malfunzionamento non era attribuibile a una inerzia del Comune quale proprietario dell'immobile e, pertanto, a seguito di tale accertamento il giudice civile condannava soltanto il Miur a risorgere i danni derivanti dall'infortunio.

Il ragionamento seguito dalla Corte dei conti è stato questo. Il dirigente scolastico è titolare di una specifica posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, essendo equiparabile, in ragione del suo ruolo, a un datore di lavoro responsabile della sicurezza, tanto che, in caso di negligente omissione, ne può rispondere anche penalmente. Pur non essendo il giudicato civile vincolante nel giudizio contabile, stante l'articolo 2909 del codice civile che ne vieta gli effetti ultra partes, gli elementi probatori acquisiti in quel processo costituiscono pur sempre importanti elementi da valutare, ai sensi articolo 116 del codice di procedura civile e degli articoli 2727 e 2729 del codice civile, anche con riguardo ai convenuti in sede erariale che siano rimasti estranei al giudizio civile (Corte conti, Sezione III, n. 86 del 2014; Sezione Sicilia, n. 575 del 2022). Di conseguenza, oltre ai danni cagionati al Miur per effetto della violazione degli obblighi, di vigilanza e di segnalazione, cui il dirigente scolastico era tenuto nella qualità di responsabile della sicurezza del personale e degli utenti, quest'ultimo deve essere ritenuto responsabile anche del corrispondente danno pubblico indiretto di natura erariale. Tanto più considerato che nulla può essere imputato al dipendente, anche a titolo di concorso, posto che per costante giurisprudenza di legittimità, il suo comportamento può rilevare come imprevedibile o abnorme, con portata tale da recidere il nesso causale tra la violazione dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l'infortunio, soltanto qualora il danno sia stato cagionato da una condotta del tutto atipica ed eccezionale del prestatore, che si ponga come causa esclusiva del danno: si parla, in tal caso, di rischio elettivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©