Personale

Incarichi di staff, nessuna deroga ai vincoli di spesa

La Corte dei conti traccia le linee guida per il conferimento di incarichi di collaborazione

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di Corrado Mancini

La Sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza n. 39/2022, traccia le linee guida per il conferimento di incarichi di collaborazione in base all'articolo 90 del Dlgs 267/2000. Per i magistrati, dall'analisi del dato testuale per come interpretato dalla giurisprudenza, possono essere desunti una serie di presupposti per il conferimento degli incarichi:
a) costituzione del rapporto con contratto di lavoro subordinato, sia pure a tempo determinato (Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna, n. 165/2014), anche per evitare lo sfruttamento delle energie lavorative da parte del datore pubblico a danno del collaboratore, soggetto meritevole di tutela pur se incardinato in assenza di una procedura concorsuale;
b) rispetto dei vincoli di spesa, non potendo il particolare rapporto consentire la deroga ai tetti fissati in via normativa per la generalità delle spese per il personale (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 43/2007), essi devono mantenersi nei limiti di tale plafond;
c) previsione nel regolamento dell'ente, per espressa indicazione dell'articolo 90 del Tuel (Cdc Lombardia, n. 43/2007; Cdc Sicilia n. 542/2020), di tali incarichi, che devono essere previsti nel regolamento degli uffici o dei servizi. Quest'ultima precisazione impone quindi di collocare gli incarichi di staff pur sempre all'interno della struttura organizzativa, predeterminata, dell'ente locale. Di conseguenza, deve essere escluso che tali uffici possano essere creati ad hoc con ordinanza, e che comunque sia attribuito un trattamento economico diverso da quello indicato nel medesimo regolamento;
d) rispetto del procedimento: esso è ricavabile dai principi generali e dalla legislazione speciale quantomeno con riferimento alla previa verifica dell'insussistenza di risorse interne, e del conseguente «valore aggiunto» apportato dagli interessati, considerando che diversamente non sarebbe giustificato l'inserimento di soggetti esterni all'interno della pubblica amministrazione. Inoltre, nel conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 90 del Dlgs 267/2000, a prescindere dal titolo di studio richiesto, devono essere rispettati embrionali criteri di selezione;
e) rispetto dei requisiti culturali e professionali: essi sono fissati in generale per la generalità dei dirigenti e, in particolare, per lo specifico incarico. Quanto a quest'ultimo aspetto il problema sovente affrontato dalla giurisprudenza contabile è se, per i collaboratori assunti ai sensi dell'articolo 90 del Dlgs 267/2000, che siano equiparati dal punto di vista retributivo ai dirigenti, debbano essere rispettati i medesimi requisiti professionali e culturali previsti per questi ultimi, e in particolare il possesso del titolo di studio della laurea. In linea di principio, peraltro, come consolidato nella giurisprudenza della Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, n. 165/2014), il vertice politico può «fiduciariamente esercitare la scelta degli organi di staff con estrema libertà per quanto attiene l'identificazione dei soggetti prescelti, sui quali non sussiste alcun requisito ostativo quale la carenza di un particolare titolo di studio (…). Tuttavia, rimane fermo che il successivo inquadramento in una determinata categoria professionale, debba essere effettuato sulla scorta dello stesso titolo di studio che il regolamento comunale richiede per l'accesso alla corrispondente qualifica di inquadramento».

In ogni caso, il personale assunto in base all'articolo 90 del Tuel non può essere legittimamente assegnato all'espletamento di mansioni generiche, rientranti nelle ordinarie competenze gestionali dei vari settori amministrativi del Comune e, comunque, palesemente esulanti rispetto ai tipici compiti di supporto e di collaborazione all'esercizio, da parte del sindaco, delle sue istituzionali funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo» (Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, n. 377/2014).

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