Urbanistica

Centro Italia, niente autorizzazione paesaggistica nei cantieri privati della ricostruzione

Lo dispone una nota del ministero della Cultura inviata alle cinque Sovrintendenze interessate

di Massimo Frontera

Non sarà più necessaria l' autorizzazione paesaggistica preventiva della Sovrintendenza per la ricostruzione degli edifici danneggiati dai terremoti che hanno colpito in Centro Italia nel 2016-2017, anche che nel caso di integrale demolizione e ricostruzione, a patto ovviamente che siano però rispettata la conformità alle regole ad hoc sulla ricostruzione post sisma, le quali indicano un margine di tolleranza a volumetrie, superfici e prospetti. A dare notizia di questa rilevante novità è la stessa struttura commissariale. Il cambio di rotta da parte del ministero della Cultura, guidato da Dario Franceschini, è stata messo nero su bianco nella circolare del 7 marzo inviata al commissario di governo e alle cinque Sovrintendenze interessate (Regione Umbria, Roma metropolitana e Rieti, Ancona e Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno e Fermo e Macerata, Aquila e Teramo).

La non necessità dell'ok della Soprintendenza era stata argomentata lo scorso 21 febbraio dal un parere dell'Ufficio giuridico della stessa presidenza del Consiglio - struttura commissariale, firmata da Pierluigi Mantini e dal Consigliere Paolo Carpentieri. «Nella nota - sottolinea la struttura per la ricostruzione affidata al commissario Giovanni Legnini - si conferma la bontà delle norme di semplificazione introdotte con le Ordinanze commissariali, poi suggellate nella normativa speciale sul sisma, e si accolgono in pieno le posizioni dell'Ufficio Giuridico del Commissario, esposte in un parere emesso pochi giorni fa.

Più precisamente, nel testo inviato alle Sovrintendenze, il ministero della Cultura «conferma che "non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi agli edifici preesistenti, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari». L'autorizzazione, aggiunge poi il Mic, non serve neanche "per le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione" previsti dalla legge sul sisma».

Non solo. La struttura commissariale segnala che arrivano anche dei chiarimenti volti a evitare che «alcuni interventi di ristrutturazione post sisma, sebbene conformi, possano essere qualificati dai Comuni competenti come "nuove costruzioni" precludendo così l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus al 110%». «La normativa generale, ed in particolare la Circolare 44 del 2021 dello stesso Mic - ricorda il commissario di governo - prevede infatti che le Sovrintendenze indichino ai Comuni la necessità di qualificare come tali tutti gli interventi che comportino anche una sola modifica alla volumetria, alle superfici e ai prospetti, che invece sono contemplate dalla legge speciale per favorire ed accelerare la ricostruzione degli edifici nei centri colpiti dal terremoto».

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