Fisco e contabilità

Premi ai dipendenti, deroghe strette sui tetti di spesa

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria si sofferma su presupposti e condizioni

di Corrado Mancini

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con la deliberazione n. 5/2022, nel confermare che la spesa per il trattamento accessorio del personale, nel caso in cui la stessa sia coperta da specifici finanziamenti statali, quali quelli erogati in base all'articolo 239 del Dl 34/2020 «Fondo innovazione», non è sottoposta al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, si sofferma sui presupposti e sulle condizioni che in generale regolano l'erogazione dei compensi incentivati e che, anche, in concreto possono permettere l'esclusione di tali somme dal limite.

In effetti non sempre l'erogazione dei compensi incentivati è effettuata sulla base di misurazioni correlate a livelli prestazionali prefissati ma mediante una tendente ridistribuzione "a pioggia" attraverso l'attribuzione di quote pressoché uguali alla generalità dei lavoratori che di fatto non premia ma si traduce solo in una attività di distribuzione di risorse aggiuntive.

E in questo senso, i Magistrati contabili, pongono l'attenzione sulla necessità che queste risorse finanziarie debbano mantenere l'originario vincolo di destinazione e la loro ripartizione debba rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, evitando meccanismi di distribuzione indistinta, non parametrata alle mansioni svolte e al raggiungimento di obiettivi predeterminati, misurabili e consuntivabili (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 20/2017 e 23/2017).

Di conseguenza possono essere escluse dal limite di spesa fissato dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 soltanto le risorse dirette non alla copertura di emolumenti destinati alla generalità del personale dell'ente, bensì destinate ad integrare la componente variabile del Fondo risorse decentrate relativa alla remunerazione di personale specificamente individuato o individuabile per lo svolgimento di attività considerabili come aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza.

A tal riguardo, il Collegio ricorda la necessità che in sede di programmazione vengano precisamente individuate le modalità di svolgimento degli incarichi, i relativi obiettivi di risultato e i corrispondenti criteri di misurazione, anche in termini di miglioramento dei servizi. Su queste basi, sempre in via preventiva, devono essere definiti in misura congrua gli importi dei correlati compensi accessori al personale. A consuntivo, invece, deve essere assicurata una effettiva rendicontazione delle attività espletate e dei risultati prodotti, in modo che l'impiego delle risorse per la corresponsione degli emolumenti avvenga effettivamente in funzione dell'impegno del personale e del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 20/2017; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 51/2020).

Questa posizione si pone in linea con la giurisprudenza ormai costante che ha affermato il divieto di erogazione di compensi incentivanti non collegati a una prestazione sinallagmatica, avente a contenuto obiettivi specifici e verificati (Cdc, Sezione I Appello, n. 20/2021; Cdc, Sezione I Appello, n. 241 del 2018).

In definitiva la natura, i presupposti e le modalità per la corresponsione, nel concreto, del trattamento economico incentivante impongono una misurazione dei target raggiunti rispetto a quelli conferiti ed escludono, in ogni caso, una erogazione indifferenziata o una sanatoria a posteriori nel caso in cui tali procedure siano mancate. Tali principi trovano applicazione sia per il trattamento economico incentivante ricompreso nel limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 e tanto più per quello escluso da detto limite.

È rimessa al Comune la valutazione della sussistenza in concreto di tutte le condizioni ed i presupposti per l'erogazione del trattamento economico incentivante, comprese quelle che permettono di considerarlo escluso dal limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

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