Appalti

Anac, niente affidamenti diretti mensili dello stesso importo e sullo stesso servizio che nel complesso superano la soglia Ue

Lesivi del principio della rotazione, delle norme a tutela della concorrenza e della rilevanza comunitaria

di Manuela Sodini

Non è conforme al codice dei contratti pubblici l'operato di una società in house che ha disposto affidamenti di durata mensile, tutti aventi a oggetto il medesimo servizio per valori identici che sommati risultano superiori alla soglia comunitaria e in favore dei medesimi soggetti. Questa la sintesi che emerge dalla delibera Anac n. 378/2022.

La delibera origina da un esposto presentato da un'impresa attiva nel settore della logistica dell'intermediazione e del trasporto dei rifiuti che ha segnalato ripetuti affidamenti diretti disposti da parte di una società in house aventi a oggetto il servizio di noleggio di mezzi.

Stante la rilevanza dell'esposto, Anac ha avviato il procedimento di vigilanza chiedendo alla società in house di relazionare sugli affidamenti segnalati.

La società in house rispetto alle contestazioni avanzate ha riferito di aver incontrato difficoltà nella gestione del servizio legate al fatto che la raccolta, inizialmente stradale, è stata trasformata in raccolta domiciliare, rendendo necessario rielaborare il fabbisogno dei mezzi di trasporto in considerazione dell'estensione delle zone servite e dell'incremento delle utenze.

Esaminata la memoria di parte e verificati gli affidamenti mediante il portale della società, Anac ha rilevato una ricorrenza di affidamenti diretti sotto-soglia, frammentati in periodi brevi e successivi, sommando i vari importi, nei diversi anni considerati, si è ottenuto per ogni affidamento un valore sopra soglia.

In proposito Anac richiama il comma 12, lettera b), dell'articolo 35 del Decreto 50/2016, dove è espressamente previsto che il calcolo del valore stimato dell'appalto deve comprendere anche la stima del valore complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi. L'Autorità richiama inoltre l'articolo 21 sulla programmazione degli acquisti che ogni stazione appaltante deve fare in quanto esiste una connessione diretta tra il frazionamento dell'appalto e la programmazione; il valore dell'appalto deve essere calcolato in modo corretto anche tramite un'adeguata programmazione degli acquisiti tale per cui un eventuale frazionamento e affidamento diretto si pone come ipotesi eccezionale giustificata soltanto in presenza di ragioni oggettive adeguatamente motivate.

Non è condivisibile la motivazione addotta dalla società circa le difficoltà incontrate nella riprogrammazione del servizio a causa della sopravvenuta estensione territoriale e dell'aumento delle utenze e della tipologia di mezzi da impiegare, questo per Anac non giustifica la mancata indizione di una procedura di gara per oltre un triennio considerato che il codice dei contratti prevede espressamente degli strumenti di gestione delle sopravvenienze (rinnovo, proroga, varianti e modifiche contrattuali) per far fronte a circostanze non programmabili al momento dell'affidamento originario.

L'Autorità conclude rilevando la non conformità dell'operato della società agli articoli 21, 30, 35, comma 12 e 36 del decreto n. 50/2016 ritenendo anomalo e non giustificato il susseguirsi di affidamenti di durata mensile, tutti aventi ad oggetto il medesimo servizio per valori identici (prossimi alla soglia dei 40.000 euro che sommati danno un valore complessivo superiore alla soglia comunitaria) e in favore dei medesimi soggetti, oltre a rilevare una non corretta programmazione del fabbisogno che si riflette nel ricorso ad affidamenti diretti frammentati nel tempo e lesivi del principio della rotazione, delle norme a tutela della concorrenza e della rilevanza comunitaria degli affidamenti.

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