Urbanistica

Bonus edilizi, vincolo comunale per l'edificio che richiama lo stile liberty

Per il Consiglio di Stato dettagli singoli possono caratterizzare la fisionomia di quartieri delle città e giustificano un regime di tutela rafforzato

di Guglielmo Saporito

Spetta ai Comuni, nei piani urbanistici, individuare le situazioni di pregio edilizio, con la possibilità di riconoscere valore anche ad edifici che presentino un generico valore tipologico. Lo sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza del 28 marzo n. 2240, relativa al Comune di Verona. Una pronuncia che riguarda anche le procedure di bonus edilizi, perché i vincoli imposti dai piani urbanistici locali possono interferire con la tipologia di intervento, ad esempio limitando le ristrutturazioni.

Il caso riguarda un edificio classificato dal Comune come di interesse storico, documentario dell’architettura liberty. Ciò anche se l’edificio, costruito negli anni Trenta, aveva subito importanti interventi di ristrutturazione, lasciando intatte sole le mura perimetrali, ampliando seminterrato e installando inferriate alle finestre. Inoltre, identici elementi architettonici erano presenti in edifici adiacenti, classificati in modo meno restrittivo. Infine, anche gli elementi architettonici apparivano di produzione industriale o comunque non riconducibile al progetto originario.

Una situazione del genere richiama l’attenzione sui vincoli che i Comuni possono imporre, in aggiunta a quelli che già gravano sulle zone omogenee “A” (centri storici). Ad esempio, nelle zone “assimilate” ai centri storici, le ristrutturazioni edilizie devono mantenere sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche proprie dell’edificio preesistente, e in aggiunta non vi possono essere incrementi di volumetria. Una definizione di tali vincoli è presente nella circolare del ministero delle Infrastrutture del 1° dicembre 2020, che appunto richiamano l’attenzione sulle previsioni dei piani urbanistici locali.

Nel caso del Comune di Verona, i giudici hanno sottolineato che le varie categorie di edifici, suddivisi secondo il loro valore tipologico documentario, possono derivare anche dalla presenza di elementi tipici peculiari quali «le mensole di gronda, i contorni di finestre in cemento, gli elementi decorativi, i marcapiano»: tutti questi elementi non bastano, da soli, a qualificare una certa categoria di edifici come di pregio, ma nel loro complesso possono generare una protezione del valore identitario e testimoniale degli edifici del centro della città.

Anche se i dettagli sono di manifattura industriale, ciò non fa venir meno la classificazione, perché non si discute di elementi di specifica qualità artistica, bensì di dettagli che caratterizzano la fisionomia dei luoghi. Non occorre, quindi, che l’intero edificio sia liberty, con elementi riferibili a quello stile, perché basta un peculiare valore tipologico e documentario di alcuni elementi, per rendere l’edificio una testimonianza del tessuto insediativo storico che il Comune ha inteso tutelare.

In generale, infatti, gli edifici realizzati prima della seconda guerra mondiale costituiscono un patrimonio che, per le loro caratteristiche oggettive, giustifica un particolare regime di tutela. Questi principi, coniugati a quelli relativi alla tutela delle facciate per l’esistenza di specifici materiali, hanno poi interferenza anche con le norme sui bonus edilizi che esigono unanimità qualora si alteri il decoro architettonico.

Quest’ultimo (Cassazione 1286/2010) deriva dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio, imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia. Come diretta conseguenza, la modifica della facciata per lavori del superbonus non può ledere il decoro (Tribunale di Milano, 30 settembre 2021), fermo tuttavia restando che le migliorie connesse ai bonus, realizzando esigenze collettive di risparmio energetico, possono essere attuate anche se arrecano alcuni danni, purché questi (Cassazione 7042/2020) siano minimi.

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