I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di spesa per il personale

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Spesa per il personale – Rispetto limite trattamento accessorio – Contenimento della spesa

Secondo la Sezione le somme riconosciute dalla società affidataria in house del servizio di gestione dei rifiuti a favore dei Comuni partecipanti al bacino territoriale omogeneo "Sanremese", destinate a finanziare compensi aggiuntivi ai dipendenti degli stessi Comuni assegnati all’Ufficio di bacino, non possono essere sottratte dal computo relativo al rispetto del limite complessivo per il trattamento accessorio del personale stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 2017. Siffatta soluzione, peraltro, appare coerente con il principio generale - espresso in pronunce nomofilattiche anche in relazione al tema dei vincoli legislativi alle spese di personale e che deve quindi fungere da cornice entro cui svolgere le operazioni interpretative delle disposizioni in materia -, secondo cui la costituzione di società pubbliche, come l’acquisizione o il mantenimento di partecipazioni societarie, non può offrire ad un’amministrazione pubblica lo strumento per eludere norme di contenimento della spesa emanate dal legislatore in funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, n. 3/2012, n. 4/2011 e n. 3/2011
Corte conti, Sezione delle Autonomie, n. 8/2011

Riferimenti normativi§
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Liguria, Deliberazione n. 84 del 16/12/2021

Spesa per il personale – Accantonamento somme finanziamento arretrati – Sottoscrizione accordo decentrato integrativo

A parere della Sezione, sebbene il principio contabile di cui all' Allegato 4/2, paragrafo 5.2, lett. a), del D.lgs. n.118/2011 auspichi, e non obblighi, gli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL, detti accantonamenti rispondono, comunque, ad un criterio di sana gestione che l’ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione), che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa, astrattamente, gravare anche sugli esercizi successivi. L’obbligatorietà dell’accantonamento è ritraibile dal D.lgs. n. 165/2001, art. 48, comma 2, primo periodo ("..gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies"), e comma 4, secondo periodo ("per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui sono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa").

Riferimenti normativi
Allegato 4/2, par. 5.2, lett. a), D.lgs. n. 118/2011
Art. 48, commi 2 e 4, D.lgs. n. 165/2001

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 208 del 06/12/2021


Spesa per il personale – Risorse variabili – Fondo decentrato per la contrattazione collettiva – Mancata costituzione

La Sezione ha ricordato che l’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, al punto 5.2, sancisce che "in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale". Altresì, ha evidenziato che nel concetto "di quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" non possono farsi rientrare le risorse variabili, atteso che le stesse non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione, essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di mancata destinazione nell’anno di riferimento. Pertanto, dette risorse, ove non finalizzate nell’anno nel quale sono stanziate, diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente. La più recente giurisprudenza contabile ha confermato tale orientamento fissando alcuni principi: a. la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi; b. le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’ente, in via definitiva, la possibilità di utilizzo; c. stessa sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate. È stato, poi, ulteriormente evidenziato, dalla giurisprudenza contabile, come le risorse "trasportate", ancorché di parte stabile, debbano essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare indennità fisse e continuative.

 Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, n. 201/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Lazio, n. 7/2019/PAR
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Molise, n. 15/2018/PAR
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Molise, n. 161/2017/PAR

Riferimenti normativi
Allegato 4/2, punto 5.2, D.lgs. n. 118/2011

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 195 del 06/12/2021

Spesa per il personale – Assunzioni con contratti flessibili – Vincoli di spesa

A parere del Collegio, il ricorso ad assunzioni con contratti flessibili per la gestione di un ufficio comunale dedicato alle problematiche post-sisma, data la durata non temporalmente definita dell’intervento, appare suscettibile di determinare un aumento della spesa corrente ed un conseguente irrigidimento del bilancio, non essendo un’operazione neutra in termini di sostenibilità a regime, peraltro in assenza di un referente normativo che consenta il superamento dei limiti di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza contabile, "anche la spesa di personale etero finanziata, qualora le risorse utilizzate siano riferibili al funzionamento dell’amministrazione, debbono essere ricomprese nell’aggregato considerato dalle previsioni limitative". A sostegno di tale soluzione interpretativa, la Sezione ha rilevato, altresì, che pure la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173/2012 - esprimendosi sulla legittimità del citato art. 9, comma 28 -, ha ritenuto espressamente che la norma ponga "un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato".

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 31/2018 e n. 56/2017
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Piemonte, n. 112/2017
Corte costituzionale n. 173/2012

Riferimenti normativi
Art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Art. 1, commi 557 e 557-quater, Legge n. 296/2006

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Puglia, Deliberazione n. 179 del 03/12/2021


Spesa per il personale – Vincoli di spesa – Deroghe

La Sezione ha affermato che "la spesa di personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore".
Il Collegio ha, infatti, evidenziato che l'art. 16-ter, commi 9 e 10, del D.L. n. 162/2019, nel prevedere la possibilità, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, di assicurare le funzioni di segreteria di cui all’art. 97 del TUEL mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale (sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti), non contempla alcuna deroga al limite di spesa indicato dall'art. 1, comma 557-quater, del D.L. n. 296/2006. Analogamente, nessuna deroga è contemplata dagli artt. 97 e ss. del TUEL, recanti la disciplina dei segretari comunali e provinciali.
Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Campania, n. 208/2021/PAR
Corte dei conti, Sezione controllo Regione Veneto, n. 177/2020/PAR

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 557-quater, Legge n. 296/2006
Art. 97 D.lgs. n. 267/2000 TUEL

Corte dei conti, Sezione controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 243 del 20/10/2021