Personale

Programmazione, nel Piao anche il piano degli obiettivi

Il nuovo testo del Dpr non abroga le vecchie disposizioni ma ne dichiara la cessazione di efficacia

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Il piano dettagliato degli obiettivi previsto al comma 1 dell'articolo 108 del Tuel e il piano delle performance, definito all'articolo 10 del Dlgs 150/2009, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione. A stabilirlo sarà la nuova versione dell'articolo 169, comma 3-bis, terzo periodo, del Tuel, così come risulta sostituito dallo schema di regolamento attuativo degli adempimenti assorbiti dal Piao, da varare a seguito delle censure contenute nel parere del Consiglio di Stato.

Al fine di evitare vuoti normativi per le amministrazioni escluse dal Piao, il nuovo testo del decreto del Presidente della Repubblica, non abrogando le vecchie disposizioni, si limita a dichiararne la cessazione di efficacia, in quanto relative ad adempimenti inerenti a piani assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione. Questo però sarà vero solo per le amministrazioni tenute a osservare le nuove disposizioni sul Piao.

La novità non riguarderà ad esempio le scuole di ogni ordine e grado, gli enti educativi e le altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco Istat ma non ricadenti nell'articolo 1, comma 2, del Dlgs165/2001, che quindi continueranno ad approvare gli atti di pianificazione vigenti.

Alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti si applicheranno invece le modalità semplificate stabilite nel Piano "tipo" che sarà varato dalla Funzione Pubblica. Costituisce poi una sottosezione di programmazione del Piao il piano triennale dei fabbisogni del personale, mentre tutti i riferimenti al piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono da intendersi relativi alla corrispondente sezione del nuovo strumento.

Tra le novità del nuovo schema di Dpr, il riferimento al piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio. Il primo articolo del nuovo regolamento dispone infatti la cessazione di efficacia, sempre nei soli riguardi delle amministrazioni tenute a osservare gli adempimenti sul Piao, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 244/2007. Devono inoltre essere inclusi nel Piao: l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

A regime le amministrazioni sono tenute ad approvare il Piao entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, la scadenza è differita di 30 giorni. Limitatamente all'anno in corso, i termini per la prima adozione sono stati ulteriormente prorogati dal 30 aprile al 30 giugno 2022 dal Decreto Pnrr-2 (articolo 7, comma 1, lettera a), Dl 36/2022).

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