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Divieto di abbandono rifiuti, responsabilità del proprietario

di Francesca Allocco

RIFIUTI – Art. 192 d.lg.s n. 152/2006 – Proprietario – Responsabilità a titolo di colpa – Accertamento in contraddittorio.

Massime
Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito.
Per accertare la rimproverabilità della condotta occorre che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari o titolari di diritti di godimento delle aree.

TAR Campania, Napoli, Sez. 5^ – 14 aprile 2023, n. 2298

Commento
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, confermando un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, anche del medesimo Tribunale, afferma che l'obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sul responsabile dell'inquinamento e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa da accertarsi, previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale del “chi inquina paga”.
La sentenza in commento infatti chiarisce che deve escludersi la natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di rimozione dei rifiuti a carico del proprietario del terreno, poiché non è configurabile, come regola generale, una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità.
L'accertamento della responsabilità del proprietario deve dunque avvenire previa instaurazione di un corretto contraddittorio tra la Pubblica Amministrazione e il proprietario medesimo. In questo senso, infatti, la sentenza chiarisce che per l'attivazione di un corretto contraddittorio, imposto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, è doverosa altresì l'attivazione del contraddittorio procedimentale, mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, necessaria ai fini dell'accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito di rifiuti.
Risulta pertanto violato il diritto alla partecipazione procedimentale laddove non venga data alcuna dovuta comunicazione al proprietario circa le attività istruttorie volte ad appurare, nel rispetto delle garanzie procedimentali, la sussistenza di una condotta rimproverabile sulla base di un elemento soggettivo di imputabilità della responsabilità in via solidale in capo al proprietario medesimo. Poiché, in mancanza di comportamenti quantomeno colposi, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari o detentori dell'area solo in quanto tali.
Sarà onere dell'amministrazione appurare le circostanze, in contraddittorio con le parti interessate, che possano essere a fondamento della configurazione di una responsabilità, quantomeno colposa, del proprietario dell'area.


Riferimenti giurisprudenziali

C.G.A. Sicilia, n. 1128/2020
Consiglio di Stato 03.12.2020, n. 7657
Consiglio di Stato 20.10.2020, n. 6326
Consiglio di Stato 01.07.2020, n. 4183
Consiglio di Stato, n. 1301/2016
T.A.R. Campania, Napoli, 6.2.2018, n. 752
T.A.R. Campania, Napoli, n. 5783/2018
T.A.R. Puglia, Lecce, n. 1569/2017
T.A.R. Puglia, Bari, n. 287/2017
Consiglio di Stato, n. 3786/2014