Personale

Protezione per i dipendenti fragili solo con lo smart working

Così si esprime il Dipartimento della Funzione Pubblica in una nota diramata ieri

di Consuelo Ziggiotto

Ai lavoratori fragili può essere garantita la più ampia fruibilità dello smart working, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, anche dopo il 30 giugno.

Così si esprime il Dipartimento della Funzione Pubblica in una nota diramata ieri nella quale risponde ai numerosi quesiti arrivati dalle amministrazioni, riferiti alla scadenza dei termini concernenti i lavoratori fragili.

Con il 30 giungo sono infatti spirate le particolari tutele che hanno accompagnato detti lavoratori da inizio pandemia, quelle cioè contenute all'articolo 26, commi 2 e 2-bis del Dl 18/2020, prorogate da ultimo in conversione del Dl 24/2022. Le tutele riconoscevano il diritto allo smart working (comma 2-bis) e l'assenza riconducibile a sorveglianza precauzionale nei casi di attività non smartizzabili, per tutti i lavoratori fragili (comma 2).

Cessate le tutele del decreto Cura Italia, non può dirsi invece cessato il rischio derivante da esposizione al virus per soggetti che si trovano in particolari condizioni di salute.

La risposta per il Dipartimento della Funzione Pubblica è nel lavoro agile, nella flessibilità già presente nella norma di rango primario e in quella negoziale peraltro già evidenziata nella circolare ministeriale del 5 gennaio 2022 nella quale si rimarcava la possibilità di ogni amministrazione di programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida può essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti, anche fragili.

A fianco dei fragili non vanno dimenticati i soggetti ai quali i datori di lavoro pubblici assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 luglio prossimo (articolo 83 del Dl 34/2020).

Via liberta quindi alla flessibilità che potrà continuare ad essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l'efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente l'esigenza di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19.

Sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

Da ultimo la nota rammenta che con la circolare ministeriale n. 1/2022, sono state fornite alle amministrazioni pubbliche indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. Tali indicazioni, in ragione del carattere prudenziale e non prescrittivo che le contraddistingue, possono essere considerate tuttora un valido supporto per la determinazioni che ciascun dirigente-datore di lavoro pubblico riterrà opportuno adottare per garantire le esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, d'intesa con il medico competente, graduandole in ragione dell'evoluzione del contesto epidemiologico, anche e soprattutto con riguardo alla situazione concreta di ogni singola amministrazione, oltre che, ovviamente, in base alle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

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