Amministratori

Motivazione qualificata e comunicazione provano a contenere l'in house

Servizi locali, iter difficile per il decreto che ritorna sul tentativo di aprire alla concorrenza

di Stefano Pozzoli

Il destino del decreto legislativo con la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è incerto. Se andrà avanti, come immaginiamo, il Parlamento dovrà prima dare la fiducia al futuro Governo e costituire le commissioni. Inizierà poi la partita della legge di bilancio, che va presentata entro il 20 ottobre e approvata entro il 31 dicembre. A meno di straordinarie forzature, quindi, il percorso parlamentare del decreto, ancorché sia inquadrato come milestone del Pnrr, difficilmente potrà essere approvano entro l'anno.Le principali novità riguardano indubbiamente l'in house providing, la cui limitazione è considerata cruciale dal Pnrr.Anzitutto viene introdotto l'obbligo di «una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizi», tenendo conto degli indicatori che la norma chiede di predisporre alle autorità di settore e, per i servizi privi di regolazione, da parte di un ufficio della Presidenza del consiglio. Elemento di novità è che si dovrà anche tenere conto dei «risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche» (articolo 17).

Ancora, il decreto fa rientrare dalla finestra quella comunicazione preventiva che il Governo aveva proposto nel disegno di legge sulla concorrenza ma che era stata stralciata nel percorso parlamentare vista l'opposizione dei più. La norma prevede che «il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, (…), della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali». Questa deliberazione sostituisce la relazione prevista dall'articolo 34, comma 20 del Dl 179/2012. Per i servizi pubblici locali a rete viene mantenuta la richiesta di un piano economico-finanziario asseverato, che però dovrà essere aggiornato su base triennale sotto il profilo sia economico sia patrimoniale e sull'evoluzione degli investimenti e dei relativi finanziamenti. In merito di durata, viene previsto che per gli affidamenti in house di servizi a rete, non si possa superare i cinque anni, fatta salva la possibilità di derogarvi motivandolo (articolo 19).

Si tratta probabilmente di un refuso, perché un affidamento così di breve termine non è coerente con la richiesta revisione triennale del piano né con le disposizioni di settore. In ogni caso, ove la durata dell'affidamento non sia coerente con il ritorno degli investimenti, è comunque riconosciuto al gestore uscente un indennizzo pari al valore contabile degli investimenti non ancora ammortizzati.I Comuni sono vittime di nuove pretese burocratiche. Dovranno adottare «un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione (…) assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione». Ancora, è richiesta una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali nei rispettivi territori, che dovrà poi essere aggiornata annualmente (articolo 30) e anche nella revisione periodica delle partecipazioni si dovrà, di nuovo, dare conto delle ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house (articolo 17).

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