Personale

Stabilizzazione, possibile solo per chi ha avuto rapporti a tempo determinato

Negli anni la disposizione ha subito diverse modifiche fino a giungere all'attuale versione

di Gianluca Bertagna

Nelle procedure di stabilizzazione è illegittimo richiedere per l'ammissione alla selezione l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altra amministrazione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sezione VII nella sentenza n. 9446/2022 con la quale ha avuto il modo di approfondire nel dettaglio la disposizione dell'articolo 20 del Dlgs 75/2017.

La norma, come noto, permette di stabilizzare i soggetti destinatari di un rapporto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni o, comunque sia, titolari di un rapporto di lavoro flessibile. Negli anni la disposizione ha subito diverse modifiche fino a giungere all'attuale versione che permette, nel primo caso, di concludere le procedure fino al 2023 e, nel secondo caso addirittura al 2024.

Quello che qua conta, prendendo in esame la sentenza della Consiglio di Stato, è che essendo il presupposto della procedura riservata quello dell'assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con l'idea stessa di stabilizzazione del dipendente "precario".

Come precisato dai giudici la legge è chiara «nell'individuare la platea degli aspiranti alla stabilizzazione tra i soggetti "precari", così intesi in quanto titolari, ad oggi o in passato, di soli rapporti non stabili; il che consente di affermare, in termini più generali, che la stabilizzazione non può essere intesa come una forma di riconoscimento degli anni di lavoro a tempo determinato già espletati e, dunque, come uno strumento di mera valorizzazione dell'esperienza acquisita quale titolo per l'inquadramento». Evidentemente, siamo in presenza di un meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro temporaneo (pregresso o ancora in essere) a una condizione di lavoro a tempo indeterminato, sicché, cessata la prima posizione (come nel caso di specie, in cui il lavoratore abbia conseguito un contratto a tempo indeterminato e abbia abbandonato il precedente contratto a tempo determinato), non vi è più margine per poter accedere alla procedura riservata.

Concedere la possibilità della stabilizzazione anche a chi è già a tempo indeterminato, comporterebbe inoltre una forte «diseconomia nel complessivo sistema pubblicistico di allocazione della forza lavoro». Un soggetto, infatti, occuperebbe (effettivamente e virtualmente) più di una posizione di impiego pubblico (quella detenuta in forza di contratto di lavoro in corso di esecuzione e quella potenzialmente appetibile tramite il meccanismo della stabilizzazione) e, quindi, di renderebbe altresì meno agevole la programmazione dei posti oggetto di stabilizzazione da parte dell'amministrazione procedente.

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