Amministratori

Legittime le multe stradali con il velox anche se il Comune ha l'apparecchiatura in noleggio

Non rileva nemmneo il fatto che la ditta percepisca dei proventi sulle multe

di Federico Gavioli

È legittima la sanzione amministrativa per eccesso di velocità del veicolo rilevata da un apparecchio elettronico che il Comune prende a noleggio da una società privata; la Corte di cassazione , con la sentenza n. 28719/2022, ha respinto il ricorso di una automobilista nei confronti del Comune. Non rileva il fatto che l'apparecchio sia a noleggio e che la ditta percepisca dei proventi sulle multe.

Relativamente alla parte del ricorso che interessa il presente commento l'automobilista ricorrente denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata in relazione alla legge n. 168 del 2002; nel dettaglio, la ricorrente evidenzia che seppure la citata legge consenta il c.d. rilevamento da remoto delle violazioni dei limiti di velocità, tuttavia ciò è ammissibile purché i dispositivi vengano gestiti sotto il diretto controllo dell'organo di polizia stradale. Di converso, nella specie, le violazioni non erano state accertate dagli agenti della Polizia Municipale, ma da addetti di società privata, cointeressata ai proventi delle sanzioni per essere retribuita con un corrispettivo variabile del 29,10% collegato. In altri termini, la ricorrente ritiene che la società privata si sarebbe occupata di effettuare le riprese attraverso il dispositivo di rilevamento della velocità, di raccogliere i dati provenienti dall'apparato autovelox e di trasmetterli alla Polizia Municipale per la loro validazione, la verificazione dell'illecito, dunque, non sarebbe avvenuto sotto il controllo dell'autorità di Polizia, titolare della pretesa punitiva.

Inoltre, la corresponsione di una percentuale degli introiti da parte della società privata avrebbe trasformato il contratto di appalto in un contratto aleatorio in quanto il corrispettivo sarebbe stato condizionato da un "evento", l'accertamento della sanzione, e non da un servizio effettivamente svolto, con conseguente illiceità della causa ed indeterminatezza dell'oggetto.

La circostanza che la ditta fornitrice provvedesse anche alla taratura degli apparecchi avrebbe determinato un grave conflitto di interessi, in quanto la società privata sarebbe stata interessata ad attestare il regolare funzionamento degli autovelox.

Ne discenderebbe l'ulteriore profilo di nullità del contratto connesso alla violazione dell'articolo 208 del CdS, che stabilisce un vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Per la Cassazione la censura è illegittima; come correttamente osservato dai giudici del merito, la questione concerne la validità della costituzione del rapporto contrattuale tra l'ente locale ed il privato ma non ha incidenza sull'accertamento dei presupposti di fatto dell'accertamento eseguito per il tramite delle apparecchiature messe a disposizione, da cui dipende la questione relativa all'esistenza dell'obbligazione di pagamento delle somme richieste, a titolo di sanzione.

La remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante dal momento che le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale, né sussiste alcun profilo di invalidità del verbale connesso al vincolo di destinazione dei proventi, per almeno la metà, a particolari finalità pubbliche, di cui all'articolo 208 del CdS.

La norma, prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso Codice sono devoluti agli enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertati dal personale in forza presso detti enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati.

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