Fisco e contabilità

Incognita risorse nei Comuni in disavanzo

Prima applicazione per i vincoli all’utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Come fanno gli enti in disavanzo a pagare gli arretrati contrattuali accantonati nel risultato di amministrazione? I commi 897 e 898 della legge 145/2018 fissano limiti precisi all’utilizzo di queste risorse.

Ferma restando la necessità di reperire le somme necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione è consentita per un importo non superiore a quello indicato alla lettera A) del prospetto sul risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Se l’importo della lettera A) è negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per l’Fcde e il Fal, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare, iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Anche in questo caso sono escluse dal limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione per l’estinzione anticipata di mutui.

Fra le deroghe via via aggiunte al rispetto di questo vincolo non c’è quella riferita ai rinnovi contrattuali. Questa stagione contrattuale è infatti la prima a subire l’impatto del limite fissato dai commi 897 e 898 della legge 145/18. Nell’elenco delle deroghe va ricordato il comma 823 della legge 178/2020 (modificato dall’articolo 56 del Dl 73/21), che ha escluso dai limiti agli enti in disavanzo le risorse del fondone Covid. Analoga deroga è stata fissata dall’articolo 15, comma 3, del DL 77/2021, sull’utilizzo dei fondi per l’attuazione di Pnrr e Pnc. Con il Dl 73/2021 (articolo 52, comma 1-ter) è stata poi stabilita la possibilità di iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del Fal nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti generali. Ancora, l’articolo 13 del Dl 4/2022 stabilisce che sono escluse dal limite le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all’estinzione anticipata dei mutui, riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

In assenza di intervento normativo, gli enti in disavanzo sono costretti a muoversi entro questi limiti.

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