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Fondo rischi contenzioso e cassa vincolata all'attenzione dell'organo di revisione

di Marco Castellani e Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 27/2022, ha approvato un'indagine sull'applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso per l'esercizio 2021.

Il questionario che si riferisce all'esercizio 2021 è stato inviato agli enti privi di fondo rischi o con fondo rischi calcolato in modo forfettario dando un termine di risposta di trenta giorni. Tenuto conto dell'importanza di questi due aspetti sui complessivi equilibri di bilancio, si esprime un vivo apprezzamento per l'azione della Sezione che, in concomitanza con la redazione del rendiconto 2021, offre la possibilità agli enti di correggere i propri comportamenti in modo da evitare il perpetrarsi di anomalie che possano poi rilevarsi irreversibili.

Per questo, da tempo, come Ancrel sottolineiamo l'importanza di un controllo tempestivo che si concentri sull'analisi dalle informazioni rilevanti (non già ottenibili da Bdap) e che avvenga contestualmente alle verifiche condotte dall'organo di revisione sul bilancio di previsione e sul rendiconto.

Per quanto riguarda il fondo rischi si ricorda che il principio contabile 4/2 (punto 5.2, lettera h) stabilisce che l'organo di revisione verifichi la congruità dell'accantonamento tanto in fase di previsione quanto e soprattutto in fase di rendiconto. Sul criterio da utilizzare per la sua corretta quantificazione la giurisprudenza contabile fa da tempo rinvio a quanto previsto dall'OIC 31 e dallo IAS 37 ai quali fa riferimento il modello disponibile sul sito www.ancrel.it per effettuare la ricognizione dei contenziosi e la quantificazione dell'importo congruo da accantonare. Al riguardo sempre la Sezione Emilia Romagna si era già espressa nella delibera n. 229/2021 dove oltre ad evidenziare come una sottostima di tale fondo possa alterare la corretta determinazione del risultato di amministrazione, circa il ruolo dell'organo di revisione ha precisato quanto segue:
• «nel caso del giudizio da esprimere sul fondo rischi da parte dell'organo di revisione, la "verifica" espressamente richiesta dal principio contabile, come in altri casi consimili (articolo 39 del Rd 1214/1934 in cui la verifica appartiene alla Corte stessa), consiste nell'accertamento della conformità al "diritto" della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato …omissis…;
• ancora sul piano soggettivo, la centralità della verifica della quota accantonata (e, per quel che qui specificamente interessa, del fondo rischi) risulta peraltro anche dagli specifici compiti di controllo interno assegnati all'organo di revisione: infatti, ai sensi dell'articolo 147-quinquies Tuel - (Controllo sugli equilibri finanziari), comma 1. …omissis…;
• tale verifica, il cui mancato assolvimento genera oltretutto specifiche responsabilità, rilevanti anche ai fini dell'articolo 148, comma 4, del Tuel (Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG), ma anche ai fini penali (in cui, come noto, è evidente la oggettiva diversità tra attestazione e parere) differisce ontologicamente da quella contemplata dal citato articolo 239, lettera C…omissis….(la sentenza n. 7/2022 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale nel richiamare la 229/2021 evidenzia come il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili").

Sulla rilevanza penale della non corretta rappresentazione del fondo rischi in sede di bilancio di previsione e rendiconto, si fa anche presente la recente sentenza della Cassazione (Cassazione penale, Sezione V, n. 12210/2022) con la quale è stata confermata la misura la misura interdittiva nei confronti di un dirigente pubblico per non avere evidenziato l'insufficiente capienza del fondo rischi dovuto a una mancata analisi concreta dei singoli contenziosi.

Pertanto, al fine di effettuare un accantonamento per fondo rischi da contenzioso in modo analitico e non forfettario, il procedimento deve partire da una ricognizione dei contenziosi in essere e su questo aspetto la Sezione regionale invita gli enti ad adottare una delibera di giunta ricognitiva con i relativi valori invitando l'organo di revisione all'attestazione della congruità, senza ricorrere ad un controllo a campione.

Come detto inizialmente l'indagine della sezione Emilia-Romagna è rivolta anche all'analisi della reale disponibilità di cassa degli enti (principale indicatore dell'esistenza dell'equilibrio complessivo) con particolare enfasi sulla gestione della cassa vincolata. Tema quest'ultimo di assoluto rilievo in vista della gestione dei fondi del Pnrr e sul quale sarebbe opportuno un definitivo chiarimento su cosa si intenda per vincolo di sola competenza e per vincolo che si estende anche alla cassa, riprendendo quanto già affermato dalla Sezione Autonomie n. 31/2015, tenendo conto delle indicazioni espresse da Arconet in materia di permessi di costruzione (FAQ 28/2018) e di quanto successivamente emerso rispetto a nuovi istituti quali il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (delibera n. 4/2022, Corte dei conti, Sezione Campania, in ordine alla quantificazione del Fondo Garanzia Debiti Commerciali e sulla necessità di prendere come riferimento il macroaggregato 3 al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione in termini di cassa e competenza).

L'auspicato chiarimento dovrebbe consentire agli enti di assumere dei comportamenti omogenei e corretti anche tenuto conto delle loro reali possibilità operative. Ad esempio con riferimento agli introiti per sanzioni al codice della strada, nel prendere atto che una parte della giurisprudenza contabile li considera vincolati anche in termini di cassa, si ritiene che, anche alla luce delle regole contabili e delle modalità di certificazione al Ministero, sia difficilmente percorribile il tracciamento del vincolo di cassa se non, al limite, per le entrate ex articolo 142, commi 12-bis e 12-ter del Codice, che, relativamente ai proventi da autovelox, prevede il ripar¬to del 50% a favore dell'ente proprietario.

In ogni caso, è indispensabile che l'organo di revisione, anche nelle verifiche di cassa periodiche, evidenzi il saldo della cassa vincolata e, in caso di utilizzo, ne evidenzi la durata nonché effettui la verifica dell'effettuazione delle scritture contabili previste dal principio 4/2, punto 10, anche al fine di evidenziare il suo reintegro.

Inoltre, è importante che l'Organo di revisione verifichi l'entità e la durata degli utilizzi dell'anticipazione tesoreria, analizzando le relative cause.

Infine, nelle verifiche di cassa periodiche è importante riportare le giacenze dei conti correnti non di tesoreria, specificando le tipologie di entrate accreditate, facendo attenzione al rispetto dei tempi al fine del riversamento delle somme nel conto di tesoreria.

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