Urbanistica

La piscina interrata richiede sempre il permesso edilizio perché è una nuova costruzione

L'opera non può essere considerata una pertinenza, ricorda il Tar Lombardia, e l'intervanto non può essere considerato una manutenzione

di Massimo Frontera

Una piscina interrata rappresenta una nuova costruzione ed è pertanto condizionata al rilascio del permesso edilizio. La piscina, infatti, non può essere considerata una pertinenza, né la sua realizzazione può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria. Lo hanno ricordato i giudici della Seconda Sezione del Tar Lombardia (Brescia) nella pronuncia n.993/2022 pubblicata il 24 ottobre scorso.

La pronuncia riguarda il caso di un residente in un comune lombardo che su un terreno di sua proprietà, accanto alla sua abitazione, ha realizzato una piscina interrata senza il permesso edilizio. L'ente locale ha contestato che il lotto non avesse una sufficiente superficie drenante e che la piscina fosse più vicina alla strada di quanto consentito dal regolamento edilizio comunale. Conseguentemente, il comune ha emanato un'ordinanza di demolizione, che l'interessato ha impugnato al Tar, sostenendo che «la piscina realizzata, avendo dimensioni ridotte, non costituirebbe una nuova costruzione ma solamente una pertinenza dell'edificio non soggetta a permesso di costruire in quanto rientrante nel limite del 20% della volumetria dell'immobile principale di cui all'art. 3, comma 1- e, del D.P.R. n. 380/01».

I giudici della Seconda Sezione del Tar di Brescia hanno replicato ricordando che la piscina, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, è un manufatto «dotato di autonoma rilevanza urbanistica e soggiace al rilascio del Permesso di costruire». I giudici hanno ricordato varie pronunce in questo senso del giudice amministrativo come pure della Cassazione. In particolare, la Terza Sezione Penale, ha affermato che «la costruzione di una piscina interrata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia, in quanto crea un aumento di volumetria e comporta la trasformazione permanente del suolo, essendo necessario, pertanto, per la sua realizzazione, il rilascio di permesso di costruire» (n.1913/2018).

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