I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

La pianificazione integrata nelle pubbliche amministrazioni, un miraggio o un traguardo vicino?

di Francesco Pellecchia (*) - Rubrica a cura di Anutel

Durante la primavera hanno iniziato a girare le prime bozze di Dl sul rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni. Un decreto finalizzato a creare condizioni abilitanti per una snella gestione dei programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nonché per sostenere il settore della giustizia attraverso il reclutamento di nuovo personale, di "capitale umane", come definito dal ministro della Pubblica Amministrazione.

Dalle bozze, il 6 giugno veniva promulgato il Dl 80/2021 e in piena estate, il 6 agosto, lo stesso provvedimento era convertito, con modificazioni, con la legge 113/2021.

Di questa norma, un articolo in particolare ridisegna il processo pianificatorio delle pubbliche amministrazioni. Si tratta dell'articolo 6 del citato decreto, rubricato appunto piano integrato di attività ed organizzazione (Piao).

La norma in parola prevede che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, a esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, entro uno specifico termine, il 31 gennaio, devono adottare il Piao per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi resi a cittadini e imprese - anche attraverso la costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi - per garantire il diritto di accesso - nelle forme ulteriori rispetto a quelle classiche previste dalla legge 241/1990 - armonizzando queste finalità con il vigente apparato normativo di settore e con due disposizioni in particolare, il Dlgs 150/2009 e la legge 190/2021.

Un comma pregno di finalità che poggia l'evoluzione normativa su una solida base, quella formata dal decreto sul ciclo delle performance e dalla legge sul contrasto alla corruzione, ma che implicitamente richiama una precedente riforma della pubblica amministrazione, la legge 124/2015, che sulla semplificazione e, in particolare, sulla trasformazione digitale fondava la revisione del settore pubblico, al punto di introdurre un nuovo principio guida che le pubbliche amministrazione erano e sono chiamate ad attuare, quello del digital first, ovvero della digitalizzazione, ancora difficilmente concretizzato.

Il secondo comma dell'articolo 6 descrive come il nuovo piano debba avere un orizzonte temporale di riferimento triennale, un sistema rolling di aggiornamento annuale e una puntuale finalità di raccordo di quella moltitudine di piani che prima, molto spesso, vivevano come monadi che con grande difficoltà riuscivano a integrarsi.

Il Piao, da quello che la norma descrive, dovrà essere il collettore del:
• piano delle performance;
• piano di gestione del capitale umano;
• piano organizzativo del lavoro agile;piano della formazione - finalizzato anche a permettere di diffondere le tecniche di project management (particolarmente utile per porre in essere i programmi del Pnrr), a gestire la transizione digitale, nonchè a tracciare i percorsi upskilling e reskilling di cui alle ultime Linee programmatiche per la Pa;
• piano triennale del fabbisogno del personale, integrato con i piani di carriera del personale già in servizio e beneficiario dei percorsi di cui alla precedente alinea;
• piani della promozione dell'etica pubblica e dell'accountability, meglio conosciuti come piani di prevenzione della corruzione della trasparenza.

Insomma di qualunque base pianificatoria che abbia bisogno di una integrazione, quindi, verosimilmente anche dei piani delle opere pubbliche, degli acquisti, delle razionalizzazioni, delle alienazioni, degli spostamenti casa-lavoro, delle azioni positive, eccetera, sino naturalmente a definire i link con le Agende digitali nonché con i cataloghi dei processi da semplificare e reingegnerizzare anche al fine di permettere la piena accessibilità ai servizi delle pubbliche amministrazioni. Un'accessibilità che - è bene ricordare - non può realizzarsi in violazione all'applicazione di un ulteriore principio guida, quello del once-only.

Unitamente alla pianificazione, naturalmente, ci dovrà essere anche il monitoraggio, il controllo, l'attuazione - durante la gestione - degli interventi correttivi, la misurazione finale e la valutazione di politiche pubbliche e obiettivi, compiuta anche attraverso delle soluzioni partecipative che coinvolgano gli stakeholders, soggetti proattivi che dovranno essere informati anche dei propri diritti e degli strumenti che potranno utilizzare per farli valere, come la cosiddetta class action all'italiana, ovvero, quella specifica azione collettiva prevista dal Dlgs 198/2009 che si può attivare quando la Pa viola gli standard qualitativi definiti (ovviamente prima servirebbe declarare gli standard nell'ambito delle carte dei servizi).

A oggi bisogna ancora percorrere l'ultimo miglio, quello dell'adozione dei Dpr esplicativi. L'auspicio è che questa riforma del modello di programmare nelle pubbliche amministrazioni possa concretizzarsi e serva realmente a snellire l'onere burocratico che ricade sugli enti permettendo, quindi, ad amministratori e tecnici di concentrarsi maggiormente sulle attività principali, quelle generatrici di valore pubblico

(*) Funzionario pubblico esperto in disruptive organization

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