I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il Pef 2022/2025 e le nuove componenti

di Stefano Baldoni (*) – Rubrica a cura di Anutel

A partire dal 2022 saranno applicabili le nuove regole per la costruzione del piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, disciplinate dalla deliberazione Arera n. 363/2021 (Mtr 2).

Il Pef costruito con le nuove regole dovrà abbracciare le annualità 2022-2025. Pertanto, sin da subito, dovranno evidenziarsi i costi del servizio determinati con la regola del costo efficiente, vale a dire del costo risultante da scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente. Quindi, il documento riporterà il costo efficiente 2022, sulla base dei dati dell'anno 2020 consuntivi, e quello efficiente degli anni 2023, 2024 e 2025, facendo riferimento, per i costi di esercizio, ai dati del bilancio 2021 o del preconsuntivo del medesimo, ovvero, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile. Per le spese di investimento dell'anno 2023 si dovranno prendere i dati finali o preconsuntivo 2021 ovvero dell'ultimo bilancio disponibile, mentre per gli anni 2024 e 2025 si aggiorneranno i dati assumendo come completati gli interventi di investimento programmati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. In sede di aggiornamento del documento si provvederà a riallineare le previsioni con le risultanze delle fonti contabili obbligatorie del secondo anno precedente.

La definizione delle entrate tariffarie massime del nuovo metodo, da coprire con la Tari e con le altre fonti di entrata destinabili alla copertura del Pef (ad esempio contributo scuole statali, recupero evasione tributaria, altre contribuzioni specifiche), include alcune componenti nuove, assenti negli anni precedenti.

La prima è la componente Co(116), sia di parte fissa che di parte variabile. Si tratta di una componente previsionale e non storica, che ha la funzione di includere nel Pef le modifiche dei costi del servizio dovute alle variazioni introdotte dalla nuova classificazione dei rifiuti contenuta nel Dlgs 116/2020. In particolare, si tratta di quelle dovute agli incrementi o alle riduzioni delle quantità di rifiuti o alle maggiori/minori attività dovute all'ampliamento o alla restrizione della quantità di rifiuti oggi definiti urbani. Ad esempio, si pensi a quelle attività economiche i cui rifiuti erano in precedenza speciali perché eccedenti i limiti quantitativi di assimilazione, divenuti oggi urbani e quindi rientranti nel servizio pubblico, ovvero alle attività industriali, i cui rifiuti prodotti nei reparti di lavorazione sono divenuti per legge speciali, laddove prima invece potevano essere assimilati agli urbani.

In questa voce rientreranno anche i minori costi derivanti dalla uscita delle imprese dal servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani dalle stesse prodotti, in quanto avviati al recupero in forma autonoma (articolo 238, comma 12, Dlgs 152/2006). La quantificazione di questi costi per l'anno 2022 può già essere effettuata, considerando che le imprese che intendono abbandonare il servizio pubblico dal 2022 erano tenute necessariamente a presentare l'apposita comunicazione entro il 31 maggio scorso (articolo 30, comma 5, Dl 41/2021). La voce includerà anche i maggiori costi che si presenteranno in futuro in seguito al reingresso nel servizio pubblico delle imprese in precedenza uscite (tenute a comunicare l'eventuale rientro entro il 30 giugno del prossimo anno, con effetto dal 2023). In questa voce potrà eventualmente includersi una capacità di riserva, in termini di costi, per considerare l'eventuale reingresso anticipato che il Comune e il gestore vorranno eventualmente consentire.

Altra componente è la voce Cq, sempre di natura previsionale, volta a includere i costi che il gestore dovrà sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Arera, sempre che i livelli qualità del servizio non siano già adeguati. In proposito si evidenzia che l'autorità ha pubblicato il documento di consultazione n. 422/2021. I nuovi standard entreranno in vigore nel 2023.

Da rilevare che la presenza di queste voci di costo, accanto ai confermati Coi, può determinare l'incremento del tetto massimo di crescita delle entrate tariffarie, il quale resta legato al tasso di inflazione programmato, al netto del recupero della produttività, nella misura massima comunque del 4% (per la qualità) e del 3% (per le altre componenti).

Nella formula di calcolo delle entrate tariffarie di riferimento vengono incluse le componenti a conguaglio (Rc), che mutano rispetto ai Pef 2020 e 2021.

La componente a conguaglio includeva, nel 2020, la variazione tra i costi del Pef 2018, ricalcolato con le regole Arera e quello effettivo del medesimo anno e, nel 2021, la medesima variazione riferita all'anno 2019. Inoltre nel 2021 erano inserite la componete Rcu, cioè la quota di recupero della differenza tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019, nel caso di enti che si erano avvalsi della facoltà di conferma delle tariffe dell'anno 2020 nella misura del 2019, ai sensi del Dl 18/2020 (spalmabile il 3 anni), e la quota annuale della componente Rcnd (cioè il recupero dei costi corrispondenti alle riduzioni concesse alle utenze non domestiche nel 2020 per effetto dell'emergenza Covid, ai sensi della delibera Arera 158/2020), componente suddivisibile in 3 anni.

A decorrere dal 2022, la voce delle componenti a conguaglio potrà includere:
• La quota dei costi efficienti ammissibili ai sensi del Mtr-2, ma esclusi dalle entrate tariffarie in quanto eccedenti la misura massima di crescita delle entrate, recuperabili negli anni successivi, fino al 2025 ed eventualmente anche oltre, sempre nel rispetto del limite di crescita di ogni anno. Ciò vuol dire, ad esempio, che se i costi efficienti ammissibili 2022 del gestore sono pari a 110, mentre le entrate tariffarie massime sono pari a 100, la differenza di 10 potrebbe essere inserita nelle componenti a conguaglio 2023-2024-2025, laddove comunque ci sia margine nei rispettivi anni rispetto al tasso massimo annuale di crescita. Eventualmente si possono differire questi costi anche oltre il 2025. Si tratta in sostanza di costi che il gestore, sulla base storica, avrebbe diritto a farsi riconoscere, ma che per effetto del tasso di crescita (Cap) non entrano in tariffa nell'anno di riferimento. Costi che con il vecchio metodo erano invece irrimediabilmente perduti (salvo intervento dell'Egato).
• Eventualmente nel 2022-2023 la quota annuale della componente Rcnd, presente nel caso in cui l'ente abbia concesso riduzioni alle utenze non domestiche nell'anno 2020, a causa dell'emergenza Covid, rinviando i corrispondenti costi non coperti agli anni successivi, fino al massimo di tre.
• Eventualmente, nel caso in cui l'ente si sia avvalso nel 2020 dell'opzione di confermare le tariffe della Tari nella stessa misura del 2019, la seconda e la terza rata del recupero della componente Rcu (anni 2022-2023).
• Le quote annuali delle componenti a conguaglio 2020 (quota tre di quattro) e 2021 (quota due di quattro). Tra queste quote possono essere comprese le eventuali quote di recupero decise dall'Autorità. Si pensi al caso di un Pef approvato con rettifiche dall'Arera, con contestuale previsione del documento di approvazione del recupero di differenze di costo negli anni successivi.
• Lo scostamento tra il dato effettivo e il dato previsionale inserito nel Pef 2020 (nel Pef 2022) e nel Pef 2021 (nel Pef 2023), relativo alla componente Cos, vale a dire l'aumento delle entrate tariffarie massime dovuto al finanziamento tramite il Pef del costo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche in situazione di difficoltà socio-economica.
• Il medesimo scostamento di cui sopra riferito alla voce Cov degli anni 2020 e 2021 (maggiori o minori costi dovuti al Covid).
• Negli anni 2024 e 2025 saranno altresì presenti i conguagli tra i costi effettivi e quelli previsionali delle componenti Cq e Coi, inserite nei Pef 2022 e 2023.
• Il conguaglio delle tariffe di accesso agli impianti (2024 e 2025).

Inoltre, nella componente a conguaglio potrà inserirsi lo scostamento tra le entrate tariffarie fisse e variabili approvate per l'anno a-2 e quanto effettivamente fatturato per il medesimo anno. Si tratta di una componente molto importante, che permette di riassorbire delle fisiologiche differenze tra il gettito tariffario massimo risultante dal Pef, sulla base del quale sono calcolate le tariffe della Tari/Taric, e quanto effettivamente compreso negli avvisi di pagamento inviati agli utenti (o nelle fatture). Differenza fisiologicamente presente a causa della variabilità delle utenze tra il momento del calcolo delle tariffe e quello dell'invio degli avvisi di pagamento – nuove iscrizioni, cessazioni, eccetera - e al differente andamento tra le quantità di rifiuti stimati e quelli effettivamente conferiti (per quegli enti che determinano la quota variabile sulla base dei rifiuti conferiti, misurati secondo le modalità del Dm 20 aprile 2017).

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
- 28-29/10/2021: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00/14,30-18,00)
- 8/11/2021: la riscossione coattiva dopo il periodo di sospensione per l'emergenza covid (9,00-11,00)
- 10-11/11/2021: corso di formazione per messi notificatori legge finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161 con esame di idoneità (ore 9,00-11,00 / 15,00-17,00)
- 12/11/2021: corso per nuovi operatori tari - I modulo (15,00-17,00)
- 17/11/2021: corso per nuovi operatori tari - II modulo (15,00-17,00)
- 19/11/2021: imu – norme e risoluzioni ministeriali, tra novità e regole emergenziali (10,00-12,00)
- 24/11/2021: corso per nuovi operatori tari - III modulo (15,00-17,00)
- 25/11/2021: imu ed aree edificabili – prepariamoci alla scadenza, flash su normativa e giurisprudenza attuali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO
- Corso di contabilità finanziaria: l'impatto dell'armonizzazione contabile sui diversi settori
Il corso si svolgerà in 4 giornate (26/10/2021-2/11/2021-9/11/2021-16/11/2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
- MASTER IN CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - I LIVELLO
Il corso si svolgerà in 9 giornate (27/10/2021-3/11/2021-10/11/2021-17/11/2021-24/11/2021-1/12/2021-15/12/2021-12/01/2022-19/01/2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00)
- MASTER IN CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - II LIVELLO
Il corso si svolgerà in 10 giornate (28/10/2021-4/11/2021-11/11/2021-18/11/2021-25/11/2021-2/12/2021-16/12/2021-13/01/2022-20/01/2022-27/01/2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI
- 4/11/2021: cosa stanno vivendo i funzionari negli enti locali: Anutel ti ascolta …- (ore 20,30)
- 8/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – I modulo (15,00-17,00)
- 15/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – II modulo (15,00-17,00)
- 22/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – III modulo (15,00-17,00)
- 29/11/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – IV modulo (15,00-17,00)
- 7/12/2021: corso di formazione in materia di appalti pubblici - ultime novita' legislative e giurisprudenziali – V modulo (15,00-17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O IV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
- Dal 15/11/2021 al 13/12/2021 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (15/11-19/11-22/11-26/11-29/11-03/12-06/12-10/12-13/12)
Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito Anutel.