Fisco e contabilità

Anticipazioni di liquidità, bilancio consolidato e trattamento accessorio: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

A NTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' E OSL
La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso ai sensi dell'articolo 1 del Dl 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell'Osl di cui all'articolo 255 del Tuel, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, non sono assistite da delegazione di pagamento ex articolo 206 del Tuel, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo. Al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CdP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato in bonis e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze, la prima è che l'anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell'ente al titolo 4 della spesa seguendo il criterio di contabilizzazione di cui al punto 3.20 del Principio contabile 4/2, mentre la seconda è che, al termine della procedura di risanamento, rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef.
Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 8/2022

BILANCIO CONSOLIDATO E SOGLIA DEMOGRAFICA
Nel caso del bilancio consolidato, adempimento obbligatorio per i Comuni di dimensioni superiori ai 5000 abitanti, la lettura più coerente dell'articolo 156 del Dlgs 267/2000 è quella di calcolare la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno rispetto a quello in cui è previsto l'adempimento contabile, ovvero la redazione del bilancio consolidato, che riguarda, appunto, il bilancio dell'esercizio la cui popolazione è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. In altri termini, poichè il bilancio consolidato, laddove obbligatorio, deve essere redatto entro il 30 settembre dell'anno successivo (n+1) a quello cui è riferito il rendiconto dell'esercizio dell'ente (n), l'indice demografico va individuato nei dati risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente (n-1). In tal senso depone anche il dato letterale della disposizione che utilizza il termine "anno" anzichè quello di "esercizio", con ciò riferendosi, per il calcolo del dies a quo, all'anno solare in cui è previsto l'adempimento contabile e non all'esercizio finanziario, al fine di computare a ritroso il "penultimo anno" per individuare l'indice demografico.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 118/2022

ETERO-FINANZIAMENTO E VINCOLI TRATTAMENTO ACCESSORIO
La possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l'ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all'ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l'intero costo del personale impiegato confluisca a quest'ultimo a titolo di rimborso.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 111/2022

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©