Fisco e contabilità

Economo, conti distinti se riscuote anche le entrate

Anticipazioni di cassa e riscossioni devono sempre essere rendicontate separatamente

di Marco Rossi

È inammissibile il giudizio di conto avviato con la presentazione di un conto giudiziale formato unitariamente dalle risultanze di due distinte gestioni, rispettivamente per le spese e per le riscossioni, in totale difformità rispetto ai modelli 21 e 23 previsti dal Dpr 194/1996, relativi agli agenti riscuotitori e agli economi.

È quanto ha sancito, nella sentenza n. 368/2021 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Marche analizzando il conto giudiziale presentato da un economo che era investito, altresì, della riscossione di alcune entrate, quali diritti di segreteria, biglietti autobus, eccetera.

Nella pronuncia è subito sottolineata una criticità sostanziale che potrebbe scaturire dalla considerazione congiunta delle movimentazioni di entrata (riscossioni) e movimentazioni di spesa (economato), ossia la possibilità di realizzare spese che risultino superiori all'ammontare autorizzato nei pertinenti capitoli.

Opportunamente la Corte dei conti sottolinea come trattasi di attività e gestioni completamente diverse, in quanto – da una parte – vi è un'anticipazione di cassa per provvedere alle piccole spese non programmabili e urgenti al fine di consentire il buon funzionamento degli uffici e – dall'altra parte – l'introito di entrate destinate alla pubblica amministrazione.

Del resto, il Dpr 194/1996 ha previsto due distinti modelli di conto, con dati e informazioni diverse in considerazione proprio della diversa natura della gestione dei fondi pubblici.

Per l'economato, infatti, è definito il modello 23, nel quale sono riportate l'anticipazione ricevuta e tutte le somme successivamente rimborsate allo stesso, per il confronto con le somme pagate per i vari acquisti effettuati e riferiti ai vari buoni d'ordine emessi e con le somme non utilizzate, le quali dovranno essere versate in tesoreria.

Per la riscossione, invece, è previsto il modello 21, nel quale devono essere riportate le generalità dell'agente contabile, il periodo durante il quale è stata svolta la gestione, il numero d'ordine dell'operazione svolta e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, annotando il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le eventuali note.

Di conseguenza, anche laddove i regolamenti dell'ente prevedano che l'economo svolga entrambe le gestioni trattasi, comunque, di fattispecie che presentano natura profondamente diversa e che non possono essere cumulate pure nell'ambito della rendicontazione giurisdizionale.

Pertanto, occorre tenere una distinta evidenza dei due ambiti, per garantire la possibilità di svolgere l'attività di verifica in sede di giudizio di conto che riguarderà, da una parte, l'effettivo e puntuale riversamento nella tesoreria delle somme progressivamente riscosse e, dall'altra parte, il rispetto dei limiti quali-quantitativi di spesa, tanto in relazione agli importi unitari quanto in relazione agli importi complessivi, sulla base di quanto previsto dal regolamento economale.

Sul piano operativo, si può aggiungere ai contenuti della pronuncia un'altra significativa differenza (la quale rafforza le esigenza di separata considerazione), che riguarda la periodicità del reintegro (economale) ovvero del riversamento presso la tesoreria dell'ente. Infatti, per quanto riguarda l'economato la scelta è riconducibile all'ente e alle modalità con cui intende gestire l'economato, mentre nel secondo caso opera – comunque – la previsione di cui all'articolo 181, comma 3, del Dlgs 267/2000, a mente della quale «gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai quindici giorni lavorativi».

Alla luce di questo percorso logico-argomentativo, conclusivamente, la sezione giurisdizionale ha ritenuto la rendicontazione giurisdizionale prodotta carente dei requisiti minimi essenziali previsti dalla normativa per ciascuna delle due tipologie di conto giudiziale da presentare, con la conseguenza che gli esiti devono essere rappresentati in distinti modelli che devono essere necessariamente depositati.

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