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Concorsi, sui compensi ai commissari la Corte dei conti torna a dividersi - Alla sezione Autonomie l'ultima parola

La Corte dei conti Veneto aggiunge una nuova puntata alla tortuosa vicenda della remunerazione del ruolo di presidente o di componente

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

I compensi per le commissioni di concorso possono essere previsti anche negli enti locali, ma con riferimento al solo personale con qualifica dirigenziale. Questa la posizione assunta - prima di sospendere ogni statuizione definitiva in merito - dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione 72/2022, che aggiunge una nuova puntata alla tortuosa vicenda della remunerazione del ruolo di presidente o di componente delle commissioni in parola.

Rilevato che sul punto si manifestano soluzioni interpretative non omogenee, lì dove ad esempio la Sezione Lombardia, con delibera 253/2021, aveva escluso - in via generale - l'applicabilità della norma agli enti locali, i magistrati veneti propongono di rimettere la questione alla Sezione delle Autonomie, perché stabilisca «se - ai sensi dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 - sia consentita la remunerazione dei dipendenti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia qualora appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura sia di altra amministrazione».

Com'è noto, l'articolo 3 della legge 56/2019, nell'attuale versione, ai commi 13 e 14 dispone sul ruolo e compensi dei commissari di pubblico concorso. La norma sostanzialmente impone che gli incarichi in commento siano considerati attività di servizio a prescindere dall'amministrazione conferente, prevede un aggiornamento dei compensi correlati, poi concretizzatosi con Dpcm, e infine stabilisce che per il personale dirigenziale questi siano sottratti al principio della onnicomprensività del trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 3, del Dlgs 165/2001.

In prima battuta si era ritenuto che le disposizioni riguardassero anche le amministrazioni locali, e in tal senso si era espresso il Dipartimento per la Funzione Pubblica, aggiungendo che i compensi potevano riguardare sia i dirigenti che i non dirigenti, anche se in forza alla stessa amministrazione titolare della selezione pubblica.

Fondando la propria lettura sull'abrogazione, operata dal Dl 162/2019, del comma 12 - che si riferiva genericamente alle procedure di accesso al pubblico impiego - altre Sezioni regionali della Corte dei conti avevano però ritenuto che in quel modo si fosse manifestata la volontà del legislatore di circoscrivere la portata delle nuove disposizioni solo alle procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni centrali, giacché il comma 13, nel frattempo rimasto in piedi, solo a queste espressamente si rivolge.

La sezione di controllo per il Veneto propone oggi una lettura ancora differente: innanzitutto il tenore generale delle diverse disposizioni dell'articolo 3 della legge sulla Concretezza investe anche gli enti territoriali, tratteggiando un contesto inclusivo; inoltre il Dpcm 24 aprile 2020, che come visto ha aggiornato i compensi delle commissioni, prevede in via espressa che le amministrazioni locali possano recepirne i contenuti, il che suggerisce una lettura estensiva anche della norma dal quale esso sorge; infine, il comma 14, che disciplina la deroga al principio della onnicomprensività del trattamento dirigenziale, non contiene la stessa limitazione letterale del comma 13, e anzi, come il soppresso comma 12, fa riferimento genericamente ai concorsi pubblici «per l'accesso a un pubblico impiego».

In conclusione, secondo la Sezione veneta, anche gli enti locali possono remunerare i componenti delle commissioni concorsuali, ma, ed ecco la nuova sfumatura interpretativa, solo se sono dirigenti, «fermo restando che per il restante personale trovano applicazione le regole previste dalla normativa di settore e dai regolamenti all'uopo eventualmente adottati dagli enti locali ai sensi dell'art. 70, comma 13, del Dlgs 165/2001».

A questo punto la parola va alla sezione centrale, perché possa chiarire alle amministrazioni locali, comprensibilmente in difficoltà in questo rebus interpretativo, quale sia il comportamento da tenere.

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