Imprese

Niente Durc di congruità se il valore totale dei contratti è inferiore a 70mila euro

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

di Marco Zandonà

La domanda del lettore: Ho una ditta individuale e sto ristrutturando un immobile strumentale, di proprietà, da adibire a ufficio. Sto seguendo direttamente i lavori, commissionandoli individualmente a vari artigiani. La Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per la ristrutturazione è stata protocollata in Comune a maggio di quest'anno e nello stesso mese sono iniziati i lavori. L'impresa edile farà opere per circa 30mila euro, il serramentista e l'idraulico per circa 20mila euro ciascuno, l'elettricista per circa 15mila e il piastrellista per circa 10mila. Ho un dubbio sull'obbligo, o meno, del Durc di congruità, visto che le spese per le opere edili saranno sicuramente inferiori a 70mila euro.

La risposta dell'esperto: Se si tratta di più contratti di appalto (e non di appalto unico con affidamento successivo di subappalti), l'obbligo del Durc (documento unico di regolarità contributiva) di congruità, ai fini dei bonus edilizi, scatta solo se il singolo contratto è di importo superiore a 70mila euro. Il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 143/2021, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 10-bis, del Dl 76/2020, e in applicazione dell'accordo nazionale del 10 settembre 2020, ha reso obbligatoria la verifica della congruità del costo della manodopera per i cantieri, con data di inizio dal 1° novembre 2021, relativi a tutti i lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro.

La verifica di congruità riguarda il costo della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto - oppure da parte di lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione - e attesta che l'incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella allegata all'accordo collettivo del 10 settembre 2020, con ricadute sul rilascio del Durc.

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa edile della provincia dove è sito il cantiere, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. La congruità, per i lavori privati, dev'essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva (articolo 4, commi 2 e 3, del Dm 143/2021). Se il cantiere non risulta congruo, è previsto un meccanismo di regolarizzazione.

La Cassa edile invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica della congruità riferita alla singola opera inciderà sul rilascio, all'impresa affidataria, del Durc, documento che dev'essere allegato alla dichiarazione di regolarità contributiva ai fini dei bonus edilizi, compreso quello del caso in esame (eco o sismabonus ordinario su immobile strumentale di impresa, ex articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022, e articolo 14 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013).

Ai fini della determinazione del limite di 70mila euro, nel calcolo del valore complessivo dell'opera rientrano anche i lavori non edili. Per il calcolo della congruità, invece, rileva solo il costo dei lavori edili (faq 2 della Cnce - Commissione nazionale paritetica per le Casse edili - del 22 giugno 2022). In altre parole, le «attività non edili» non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile (faq 2 della Cnce del 10 novembre 2021), mentre anche le opere non edili rilevano ai fini del calcolo dei citati 70mila euro relativi al valore complessivo dell'opera. Nel caso prospettato, non si è in presenza di un unico contratto (con relativi lavori affidati in subappalto), ma di contratti autonomi affidati a diversi soggetti da un unico committente. Pertanto, l'obbligo del Durc di congruità scatta solo per i contratti il cui importo complessivo supera, singolarmente, l'importo di 70mila euro.

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