I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Nelle gare per l'affidamento della riscossione dei tributi obbligatorio indicare il costo della manodopera

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali non è un servizio intellettuale e pertanto, in sede di offerta, devono essere esplicitati i costi della manodopera. Questa è la conclusione a cui è giunto il Tar della Lombardia, con la sentenza n. 897 del 21 aprile 2022.

La questione è di particolare interesse per tutti gli enti locali che si apprestano ad effettuare procedure di affidamento della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle altre entrate, avvalendosi della potestà di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, nonché dei servizi strumentali alla riscossione stessa, in relazione ai quali sta per essere emanato il decreto che istituisce la Sezione separata dell'albo.

Il Tar Lombardia, nell'esaminare il ricorso di un concorrente non aggiudicatario nell'ambito di una procedura di affidamento, avente ad oggetto la riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate, ha evidenziato l'obbligo per il concorrente di esplicitare nella propria offerta il costo della manodopera, secondo quanto prescritto dall'articolo 95, comma 10, del Dlgs 50/2016.

La disposizione appena richiamata specifica che: «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett.a)». Inoltre, «le stazioni appaltanti relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d)». In altri termini, in tutte le procedure di affidamento, fatta eccezione per gli affidamenti diretti previsti dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del citato decreto (fino al 30 giugno 2023 sostituito dall'articolo 1, comma 2, del Dl 76/2020, che ha elevato, per i servizi e forniture, la soglia per l'affidamento diretto a 139.000 euro), gli operatori economici devono indicare nell'offerta il costo della manodopera, oltre che quelli connessi alla sicurezza.

La norma esclude dall'applicazione di tale obbligo i servizi di natura intellettuale, intendendo per tali quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente a oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati (Consiglio di Stato, V, 28 luglio 2020 n. 4806, nonché sezione V, n. 1291 del 2021).

Nel caso della riscossione dei tributi, il Tar ha osservato che si tratta di attività caratterizzate da una connotazione fortemente automatica e ripetitiva, spesso svolta con l'ausilio di supporti informatici. Tale conclusione nasce dall'esame delle attività che ordinariamente la caratterizzano, quali la predisposizione e la stampa di avvisi e solleciti, la loro postalizzazione, la ricerca dei beni aggredibili utilizzando le banche dati, sovente effettuata con procedure informatiche, il calcolo degli importi dovuti, con l'aggiunta degli interessi e delle spese, nonché, da ultimo, talune procedure cautelari, quali il pignoramento presso terzi e l'iscrizione ipotecaria, sovente attivate con comunicazioni massive.

L'esclusione della natura intellettuale del servizio, rende necessario che l'offerente indichi non solo i costi della manodopera, ma anche che gli stessi siano determinati sulla base delle apposite tabelle ministeriali, oggetto di verifica in sede di riscontro della congruità del suo valore effettuata durante la verifica dell'anomalia dell'offerta.

La mancata indicazione di tali costi ha l'effetto di determinare l'esclusione dell'offerta dell'operatore economico, non potendosi nella fattispecie neppure ricorrere al soccorso istruttorio, indipendentemente dal fatto che la circostanza non fosse prevista dalla documentazione di gara, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione (Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-309/18, Consiglio di Statio, sentenza n. 1526/2021).

Va comunque rilevato che, con riferimento ai servizi a supporto della riscossione dei tributi (nello specifico la bonifica e l'aggiornamento delle banche dati e la gestione dello sportello fisico e virtuale dei contribuenti, il supporto alla riscossione e alla rendicontazione, il supporto alla gestione del recupero degli importi non versati volontariamente nonché alla lotta all'evasione ed all'esclusione, compresa la relativa attività di riscossione, anche coattiva e infine il supporto alla gestione degli istituti deflattivi del contenzioso, ivi compreso il reclamo e la mediazione, della fase del precontenzioso e del contenzioso), il Consiglio di Stato ha invece confermato la sua natura di servizio intellettuale (sentenza n.4098/2020).

(*) Vice presidente Anutel

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