Amministratori

Amministratori locali, spese rimborsate solo per partecipare alle riunioni degli organi

Le spese di viaggio ulteriori sono già coperte dalla indennità di mandato

di Amedeo Di Filippo

Non è dovuto all'assessore comunale il rimborso delle spese di viaggio ulteriori rispetto a quelle per la partecipazione alle sedute degli organi di governo, in quanto già coperte dalla indennità di mandato, posto che la rimborsabilità ricorre solo quando la presenza presso la sede del comune sia inerente all'effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei conti nella deliberazione n. 75/2022.

Il parere
Un sindaco ha ricevuto da un ex assessore delle richieste di rimborso di spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale per lo svolgimento di funzioni al di là delle necessarie partecipazioni alle sedute di giunta o di consiglio. Partendo dall'assunto che il rimborso dovrebbe essere ammesso solo in caso di presenza "necessaria" e non discrezionale, legata cioè alla partecipazione alle sedute degli organi assembleari, chiede di sapere quando possa essere riconosciuta tale necessarietà al di là della partecipazione alle sedute, chi possa eventualmente attestarla e se sia sufficiente a tal scopo che l'assessore abbia agito su richiesta o in accordo col sindaco. Il riferimento è l'articolo 84 del Tuel, rubricato «Rimborso delle spese di viaggio», il cui comma 1 riconosce gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, «esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute», nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città. Il comma 3 inoltre riconosce agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente il rimborso per "le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede egli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".

Le spese
In ordine al requisito della "necessarietà" della presenza in sede, la sezione siciliana della Corte dei conti richiama la posizione assunta dalla sezione delle autonomie nel 2016 e dalla Cassazione del 2005 per affermare che, sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all'effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi e assembleari. In altri termini, è da ritenersi necessaria la presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, pena il non esercizio della funzione stessa.
In questa ottica, i magistrati contabili escludono la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall'amministratore locale, quali per esempio quelle svolte in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi, in quanto tali non coperti dall'indennità di funzione di cui all'articolo 82 del Tuel. Pertanto, è la conclusione cui giungono, nessuna spesa di viaggio può essere rimborsata oltre quelle per la partecipazione alle sedute di giunta e consiglio, in quanto le ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato e non sono quindi reputabili come "necessarie", in quanto prive del requisito della "eterodeterminazione" della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall'articolo 84.

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