Appalti

Lavori pubblici, ok alle gare anche per le imprese in difficoltà a causa del Covid

Il Consiglio di Stato su input dell'Anac apre alle aziende con un patrimonio netto negativo per la pandemia. Busia: le imprese vanno sostenute non penalizzate

di Simona Gatti

Via libera all'Anac e alle imprese in difficoltà causa Covid-19 a partecipare alle gare pubbliche. Il Consiglio di Stato, con parere 4 maggio 2022 n. 804, dà la possibilità alle ditte anche con un patrimonio netto di valore negativo per difficoltà economiche provocate dalla pandemia di partecipare agli appalti per i lavori pubblici.

La questione era stata sollevata dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione che aveva chiesto un parere sulla derogabilità del requisito dell'idoneità economico finanziaria, consistente nel valore positivo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, da parte dei soggetti esecutori di lavori pubblici.

Il Consiglio di Stato, dopo aver acquisito il via libera di altre amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri e suo dipartimento delle politiche europee, ministeri della Giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti) , ricostruito il quadro normativo ed esaminato i richiami al codice civile, risponde che la finalità della normativa emergenziale ha lo scopo di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà (non per motivi di tipo "strutturale" ma) per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid 19, di proseguire l'attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal Cc. In questo quadro, dunque, secondo i giudici, va scelta la soluzione più coerente con la ratio legis e, dunque, quella che favorisce maggiormente la prosecuzione dell'attività dell'impresa.

Inoltre, "in forza della disciplina derogatoria introdotta dagli articoli 46 del d.l. n. 189 del 2016 e 6 del d.l. n. 23 del 2020, ove la diminuzione del capitale nominale al di sotto della soglia del minimo legale sia imputabile alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi finanziari espressamente considerati dalle norme citate, lo scioglimento automatico della società è in ogni caso precluso, senza che sia a tal fine necessario approvare in sede assembleare la reintegrazione del valore dei conferimenti o la trasformazione dello schema societario. Se dunque il legislatore dell'emergenza ha previsto la "sopravvivenza" della società senza imporre tutte quelle attività che ordinariamente sono stabilite dal codice civile, in via di principio non v'è ragione di escludere che queste società, munendosi di attestato SOA, oltre a sopravvivere, possano partecipare alle procedure di evidenza pubblica". Palazzo Spada dunque promuove la deroga, ma come aveva già sostenuto l'Anac in una precedente nota, non in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid 19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, "ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale".

Busia: decisione importante, imprese vanno sostenute
Soddisfatto della decisione il presidente dell'Anac Giuseppe Busia. "Il via libera del Consiglio di Stato ad Anac nella tutela delle imprese in crisi a causa del Covid - dice - conferma i nostri sforzi per facilitare le aziende nel prender parte alle gare e aggiudicarsi i lavori pubblici. È una sentenza importante: le imprese vanno sostenute e non penalizzate".
"Anac - aggiunge - ha sostenuto il principio che le imprese debbano poter partecipare alle gare per l'aggiudicazione dei lavori pubblici anche se con patrimonio netto di valore negativo a causa della crisi conseguente al Covid. Gli obiettivi che il Paese si è dato con il Pnrr vanno sostenuti e portati avanti, superando vincoli burocratici ed eccessiva regolamentazione. Vanno salvaguardate l'economia e l'occupazione. Per questo abbiamo portato avanti l'idea di derogabilità del requisito di idoneità economico-finanziaria da parte dei soggetti esecutori dei lavori pubblici. Ritenevamo che tale deroga fosse giustificata, ed ora il Consiglio di Stato ci ha dato ragione".

Busia spiega anche qual è la conseguenza conreta della decisione. "Il meccanismo posto in essere al fine di scongiurare conseguenze dannose per le imprese consiste nella temporanea sospensione dell'applicazione nei confronti delle imprese colpite dalla crisi, delle norme del Codice civile che disciplinano la ricapitalizzazione delle perdite di esercizio e lo scioglimento della società".

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