I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Avvisi di presa in carico degli accertamenti esecutivi in cerca di chiarezza

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Dopo la sospensione dovuta all'emergenza pandemica, comincia a prendere il via l'affidamento degli accertamenti esecutivi emessi ai sensi della legge 160/2019 ai soggetti incaricati della riscossione forzata.

Il comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha previsto che, a decorrere dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020, gli stessi acquistano efficacia esecutiva una volta trascorso il termine per la loro eventuale impugnativa avanti al giudice tributario, nel caso in cui contengano entrate tributarie, ovvero entro 60 giorni dalla notificazione, nel caso in cui si riferiscano ad entrate non tributarie.

Una volta che l'atto è divenuto esecutivo, trascorsi 30 giorni da questo momento, lo stesso può essere consegnato al soggetto incaricato della fase coattiva.

L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, i quali rappresentano ancora per gli avvisi non aventi questa efficacia il titolo esecutivo necessario per poter procedere all'azione coattiva verso il contribuente moroso.

Il soggetto incaricato della riscossione forzata è determinato in base alle scelte effettuate in merito dal Comune, secondo quanto concesso dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997. Può trattarsi, quindi, del Comune stesso, nel caso di gestione diretta, ovvero di uno dei soggetti identificati dal comma 5 dell'articolo 52 citato (concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, società in house, società miste, operatori europei con analoga qualifica) o ancora dell'agente nazionale della riscossione (Ader), come previsto dall'articolo 2 del Dl 193/2016.

Poiché il contribuente, una volta ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, non riceve più come prima la notifica di un altro atto costituente il titolo esecutivo, il legislatore ha previsto l'obbligo di invio da parte del soggetto incaricato della riscossione coattiva di un'apposita comunicazione informativa, mediante raccomandata semplice o posta elettronica, fatto salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione. Pur se il contribuente è già edotto, sin dal ricevimento dell'avviso di accertamento, sia di quale sarà il soggetto che curerà l'eventuale fase coattiva e sia della circostanza che, trascorso il termine per il pagamento, saranno avviate dallo stesso le procedure esecutive e cautelari.

Proprio in questo periodo cominciano ad arrivare ai contribuenti le prime comunicazioni informative da parte di Ader, sulla base dei carichi affidati dagli enti locali nel corso dell'ultimo anno. Il modello utilizzato dall'Agente della riscossione, in assenza di uno schema minimo previsto dalla legge, è molto semplificato, limitandosi a indicare gli estremi dell'avviso di accertamento, senza tuttavia specificare il dettaglio e la natura degli importi dovuti.

Questa circostanza, anche per effetto di quanto riportato nel testo dell'avviso di presa in carico, spinge il contribuente a contattare l'agente o l'ente impositore per avere informazioni di dettaglio, ulteriori rispetto a quelli indicate nel modello di pagamento allegato. Ciò in quanto, il contribuente medio, non sempre è in grado di ricollegare immediatamente gli estremi dell'avviso ricevuto con l'oggetto della pretesa, potendo essere trascorsi anche diversi mesi dalla notifica dell'accertamento.

L'assenza di specifici dettagli informativi rende oneroso, anche ai contribuenti che vogliono provvedere alla regolarizzazione, acquisire informazioni in merito, costringendoli a rivolgersi all'agente o al Comune, operazioni non sempre agevoli nel periodo di emergenza sanitaria in corso.

Sarebbe pertanto auspicabile che venisse adottato a livello centrale un modello standard di avviso di presa in carico, contenente maggiori informazioni di dettaglio, peraltro già presenti, in modo ancora più approfondito del passato, nel tracciato record reso disponibile da Ader lo scorso mese di agosto e utilizzato dagli enti impositori per la trasmissione dei carichi.

Prende via in questi giorni, inoltre, la nuova riscossione a mezzo ruolo senza aggio. L'Agenzia delle entrate ha definito il nuovo modello di cartella di pagamento, allineato alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2022 (legge 234/2021). I commi 15-20 dell'articolo 1 della citata legge hanno profondamente riformato il compenso spettante all'agente nazionale della riscossione previsto dall'articolo 17 del Dlgs 112/1999. Sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale n. 150/2021, viene abolito il sistema della riscossione ad aggio, con compenso posto a carico del contribuente moroso. Come hanno ricordato i Giudici costituzionali risultava indefettibile il superamento del sistema dell'aggio, in quanto fa pagare il costo della riscossione coattiva solo in capo ai contribuenti solventi, disincentivando peraltro la riscossione delle piccole somme. Le disposizioni della legge di bilancio hanno posto a carico della fiscalità complessiva l'onere della riscossione, eliminando l'applicazione dell'aggio dalle cartelle di pagamento. Quindi, i contribuenti destinatari delle cartelle di pagamento (o comunque delle richieste di pagamento da parte dell'Agente) non si vedranno più addebitare l'importo del 3% o del 6% delle somme richieste, ma solamente le spese di notificazione e quelle, eventuali, delle procedure esecutive o cautelati poste in essere. Anche gli enti impositori non saranno più gravati del compenso del 3%, da essi dovuto in passato in caso di pagamento da parte del contribuente entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella. Tuttavia, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'agente della riscossione ha diritto di trattenere dalle somme riscosse una quota pari all'1% delle stesse (quota che potrà essere aumentata o ridotta con Dm fino alla metà). Gli enti locali quindi, se da un lato vedranno ridursi l'onere per le riscossioni effettuate dall'agente nei termini di scadenza del pagamento, dall'altro sopporteranno un maggior onere dell'1 per cento per tutte le somme riscosse dall'Agente dopo il termine di scadenza del pagamento. Il meccanismo è operativo dai ruoli consegnati dal 1° gennaio e non si applica ai ruoli consegnati prima di questa data.

Quanto sopra dovrà essere debitamente tenuto in considerazione al momento dell'affidamento dei carichi all'Agente, tenuto conto che, nel caso di riscossione coattiva affidata ad Ader, non si applica il comma 803 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il quale prevede l'addebito degli oneri di riscossione al destinatario dell'avviso di accertamento (comma 785 articolo 1 legge 160/2019). Gli enti locali pertanto dovranno provvedere, ai sensi del punto 5, lettera b, del Principio contabile applicato allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, all'impegno e all'imputazione nel medesimo esercizio in cui le relative entrate sono accertate del compenso spettante all'agente della riscossione, applicato sull'ammontare delle entrate accertate, al netto dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (in sostanza cioè calcolato su quanto si prevede di riscuotere su base storica).

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 26/1/2022: Imu abitazione principale: evoluzione normativa e giurisprudenziale (15,00-17,00)

- 3/2/2022: le principali novità in materia di tributi locali per il 2022 - I parte (15,00-17,00)

- 4/2/2022: le principali novità in materia di tributi locali per il 2022 - II parte (15,00-17,00)

- 7-8/2/2022: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 10/2/2022: Imu e aree edificabili approfondimento sul concetto di edificabilità ed aree pertinenziali (10,00-12,00)

- 14/2/2022: l'autotutela nei tributi locali (10,00-12,00)

- 14-15/2/2022: corso di formazione per messi notificatori (9,00-11,00 / 15,00-17,00)

- 16/2/2022: Imu abitazione principale: pertinenze ed altre fattispecie (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 21/2/2022: le novità della dichiarazione Iva 2022 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI

- 17/2/2022: assunzioni e gestione del personale dopo il Dl 80/2021 (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

- 22/2/2022: cantiere "terzo settore" lo stato dell'arte sulla riforma (10,00-12,00)

- 24/2/2022: le società partecipate dagli enti locali: la governance societaria e le problematiche gestionali (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

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PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

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